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Tribunale imprese anche per le PMI

Tribunale imprese anche per le PMI introdotto con l’art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (decreto competitività) in ogni capoluogo di provincia. Il tribunale imprese è una sezione specializzata del Tribunale e della Corte di Appello cui affidare la trattazione di controversie in cui risulta particolarmente sentita la necessità di assicurare un’elevata specializzazione del Giudice in materia societaria e d’impresa.

Il Tribunale imprese è competente:

1) controversie di cui all’articolo 134 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, quali i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza;

2) controversie in materia di diritto d’autore;

3) controversie di cui all’art. 33, comma 2, della L. 10 ottobre 1990, n. 287 (controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione);

4) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea;

5) cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, e le società a responsabilità limitata, le imprese cooperative e mutue assicuratrici le società europeedi cui al Regolamento CE n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, relative a:

(a) i rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui all’art. 2445, comma 3, c.c. edc art. 2482, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale rispettivamente nella s.p.a. e nella s.r.l.), art. 2447-quater, comma 2, c.c., (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato nella s.p.a.), art. 2487-ter, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), art. 2503, comma 2, c.c., art. 2503-bis, comma 1, c.c. ed art. 2506-ter c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della società);

(b) il trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

(c) i patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’art. 2341-bis c.c.;

(d) le azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

(e) i rapporti riguardanti le società controllate di cui all’art. 2359, comma 1, n. 3), c.c., le società esercitante l’attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497-septies c.c. e le società cooperative di cui all’art. 2545-septies c.c.;

Il tribunale imprese è competente anche per i rapporti aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al novellato art. 3 del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, ovvero quando una di queste partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati (ATI), fatto salvo che sussista comunque la giurisdizione del giudice ordinario.

Rientrano quindi nella competenza del tribunale imprese tutte le controversie fra soci e tra soci e società, le cause relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni ulteriore fattispecie negoziale inerente le partecipazioni sociali, le impugnazioni delle delibere e delle decisioni degli organi sociali, le impugnazioni delle delibere e decisioni in materia di patti parasociali, le cause da radicarsi contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché le controversie concernenti le azioni di responsabilità azionate dai creditori delle società controllate contro quelle che le controllano.

Da ultimo si segnala che l’accesso al tribunale imprese è più caro: per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’importo dovuto a titolo di contributo unificato è raddoppiato rispetto a quando l’impresa paga per poter promuovere una causa dinanzi il Tribunale ordinario.

I tribunali delle imprese sono attivi dal 20 settembre 2012.

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Iva per cassa anche per le PMI

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iva per cassaIva per cassa anche per le PMI dal 2012. Dal 1 dicembre 2012 entrerà in vigore l’Iva per cassa, prevista dal decreto attuativo dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (Decreto Sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Come funziona l’ iva per cassa per cassa: è il regime fiscale differito che consente di posticipare il versamento e la detrazione IVA al momento del pagamento. L’’imposta iva sarà esigibile dal momento in cui viene saldata la fattura, oppure trascorra un anno dal momento in cui viene effettuata l’’operazione (a meno che cessionario o committente sia assoggettato a procedure concorsuali).

Il regime può essere esercitato per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi (imprese, PMI, professionisti, ditte individuali) il cui volume d’’affari non superi i due milioni di euro. Nel caso in cui si opti per l’IVA per cassa tale scelta vincolerà il contribuente per almeno un triennio, a meno di superare il limite di 2 milioni di euro di fatturato annuale.

Qualora si opti per il regime di IVA per cassa, tutte le fatture devono riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “iva per cassa” e l’indicazione dell’art. 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 165764/2012 del 21 novembre 2012 ha reso note le modalità di esercizio dell’opzione per il regime dell’Iva per cassa prevista dal Decreto Sviluppo.

 

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Srl semplificata anche per le PMI

Srl semplificata anche per le PMI nel decreto liberalizzazioni. Il Decreto Liberalizzazioni (D.L. n.1 del 24 gennaio 2012) introduce la forma della srl semplificata società a responsabilità limitata semplificata (Srls), intervenendo direttamente nel c.c. aggiungendovi un art.2463-bis. Invece, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr), è introdotta dall’art.44 del Decreto Sviluppo (D.L. n.83 del 22 giugno 2012).

I due tipi di società a responsabilità limitata hanno una caratteristica comune, e cioè un capitale sociale ridotto rispetto al minimo legale di € €. 10.000 previsto per la Srl ordinaria.

la srl semplificata  e la srl a capitale ridotto possono costituirsi con un capitale che può essere definito da una misura minima di € €. 1 a una massima di € €. 9.999,99. La srl semplificata (srls) può essere costituita da soggetti al di sotto dei 35 anni di età, mentre la Srlcr si rivolge a tendenzialmente a soggetti più anziani, ma è stato chiarito che, a questa forma, possono accedere anche soggetti al di sotto dei 35 anni di età.

L’’intento di fondo può essere lodevole, ma è probabile che il loro utilizzo sia alquanto circoscritto, poiché la mancanza di mezzi patrimoniali – a ben vedere anche € 10.000 di capitale non sono una cifra del tutto rassicurante per creditori e istituti di credito – può produrre notevoli limitazioni nell’’accesso al credito, soprattutto in periodi come questo in cui le banche erogano mezzi finanziari con una particolare attenzione. È quindi probabile che, per superare problematiche di start up, si rendano necessari finanziamenti o rilascio di garanzie da parte dei soci, il che non appare una strada facilmente percorribile per chi avvia un’’attività che agevola tendenzialmente soggetti poco dotati finanziariamente. Va peraltro segnalata, sull’’aspetto dell’’erogazione del credito, la previsione normativa di un accordo tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’’Abi per fornire risorse finanziarie, a condizioni agevolate, ai giovani di età inferiore ai 35 anni che intraprendono iniziative mediante la costituzione di Srlcr, e si dovrà chiarire se questo vantaggio coinvolgerà anche le Srls, che, a ben vedere, non hanno motivo di esservi escluse.

In sintesi, le principali differenze tra le nuove società a responsabilità limitata:

Norma di riferimento

Srl ordinaria: art. 2462 e seguenti codice civile

Srl semplificata: art. 2463-bis codice civile

Srl a capitale ridotto: art. 44 D.L. n. 83/2012.

Soggetti Ammessi alla costituzione

Srl ordinaria: persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche

Srl semplificata: solo persone fisiche con meno di 35 anni

Srl a capitale ridotto: solo persone fisiche, indipendentemente dall’età.

Forma dell’atto costitutivo

Srl ordinaria: atto pubblico notarile

Srl semplificata: atto pubblico predeterminato

Srl a capitale ridotto: atto pubblico notarile

Specifiche nella denominazione sociale

Srl ordinaria: nessuna

Srl semplificata: aggiunta di semplificata

Srl a capitale ridotto: aggiunta di a capitale ridotto.

Amministrazione

Srl ordinaria: persone fisiche o giuridiche, anche non socie

Srl semplificata: persone fisiche socie

Srl a capitale ridotto: persone fisiche, anche non socie.

Capitale sociale

Srl ordinaria: minimo €€. 10.000,00

Srl semplificata: da €€. 1,00 a €€. 9.999,99

Srl a capitale ridotto: €€. 1,00 a €€. 9.999,99

Tipologia di conferimento di capitale

Srl ordinaria: denaro, beni, opere e servizi

Srl semplificata: solo denaro

Srl a capitale ridotto: solo denaro

Versamento del capitale iniziale

Srl ordinaria: 25 % del conferimento in denaro presso un Istituto di credito

Srl semplificata: 100 % agli amministratori

Srl a capitale ridotto: 100 % agli amministratori

Cessione quote

Srl ordinaria: libera, salvo limitazioni statutarie

Srl semplificata: vietata verso persone fisiche oltre 35 anni di età

Srl a capitale ridotto: solo verso persone fisiche, indipendentemente dall’età

Al superamento dei 35 anni

Srl ordinaria: nessun effetto

Srl semplificata: in attesa di chiarimenti dal Ministero

Srl a capitale ridotto: nessun effetto

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pagamenti pubblica amministrazione

sanzioni sistri

pagamenti pubblica amministrazionepagamenti pubblica amministrazione alle aziende e pmi creditrici in 30 – 60 giorni.

In merito allo schema di modifica del d. lgs. n. 231/2002, relativo all’attuazione delle direttiva 2011/7/UE in tema di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e pagamenti alle Imprese da parte della Pubblica Amministrazione, di cui al precedente articolo), si segnala un importante aggiornamento.

E’ stato approvato il d. lgs. 9 novembre 2012, n. 192, pubblicato nella G.U. n. 267 del 15.11.2012, che recepisce integralmente la direttiva 2011/7/UE, in tema di transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e P.A., nei termini già indicati dal Consiglio dei Ministri.

Il d. lgs. 192/2012 entrerà in vigore il 30 novembre 2012. Da tale data le imprese fornitrici della P.A. avranno diritto ad essere saldate – saldo diverso accordo scritto – in 30 o 60 giorni dall’emissione della fattura nei confronti dell’amministrazione, pubblica o locale (enti locali, comuni, servizio sanitario nazionale, usl).

I pagamenti pubblica amministrazione alle aziende in Italia, invece, arrivano dopo diversi mesi (o anni) dalla fornitura e dall’emissione della fattura. I pagamenti pubblica amministrazione ora devono conformarsi alla media europea, e quindi intervenire nell’arco di 30 o 60 giorni, altrimenti il pagamento diventa soggetto agli interessi moratori (come accade nei rapporti tra privati o tra imprese).

Si tratta di un’importante novità, visto che i tempi medi di pagamento della pubblica amministrazione alle aziende è di diversi mesi (spesso anni) dall’effettuazione della prestazione.

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Dichiarazione IMU in caso di variazioni essenziali

acconto 2015 imu tasi

dichiarazione imudichiarazione imu obbligatoria in caso di variazioni essenziali nella proprietà (ad esempio, vendita) e godimento degli immobili (ad esempio, costituzione di un diritto reale). Con Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato approvato il modello di dichiarazione IMU e le istruzioni per la dichiarazione IMU, per comunicare le variazioni sugli immobili di proprietà ai fini dell’aggiornamento dell’IMU.

Il modello va presentato nel caso in cui l’’immobile abbia subito variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta rispetto alla precedente situazione ICI (costituzione di diritti reali, usufrutto, diritto di abitazione, vendita, alienazione…) o si acquisisca la proprietà e/o possesso di un nuovo immobile.

La dichiarazione IMU 2012 va presentata entro il 30 novembre 2012 (termine che probabilmente sarà posticipato al 4 febbraio 2013).

Successivamente, la dichiarazione IMU va presentata entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute le variazioni o si è preso possesso dell’immobile, ed una volta comunicata risulta acquisita alla competente Agenzia.

La dichiarazione IMU va fatta al Comune ove è ubicato l’immobile attraverso raccomandata a.r. ovvero per via telematica (via pec), anche a mezzo del Professionista abilitato (ad esempio: commercialista) utilizzando i modelli forniti dal Ministero.

La dichiarazione imu va fatta ogni qual volta intervenga una modifica nella proprietà degli immobili (ad esempio: vendita, donazione, nuova intestazione, nuovo accatastamento, costituzione di ipoteca o altro diritto reale)

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Responsabilità solidale appaltatore subappaltatore

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responsabilità solidaleResponsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il mancato versamento dei contributi e delle imposte dovute dal subappaltatore.

L’art.13-ter della L. n.134/12, di conversione delle disposizioni contenute nel D.L. n.83/12 (decreto crescita), modifica integralmente il co. 28 dell’art.35 del D.L. n.223/06, stabilendo che l’’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e per il versamento dell’’Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate in ambito del rapporto di subappalto.

Tale responsabilità solidale viene meno se l’’appaltatore verifica che tali adempimenti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

L’’attestazione dell’avvenuto adempimento di tali obblighi può essere rilasciata anche attraverso un’’asseverazione dei responsabili dei centri di assistenza fiscale nonché da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro.

Le disposizioni si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che svolgono un’’attività rilevante ai fini Iva.

Con la circolare 8 ottobre 2012, n. 40/E, l’’Agenzia delle Entrate ha precisato che le disposizioni si applicano solo per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.

La relativa certificazione deve essere richiesta in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012 per i contratti di appalto/subappalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012.

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Ritardi pagamenti pubblica amministrazione

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ritardi pagamenti pubblica amministrazioneRitardi pagamenti pubblica amministrazione rischiano di essere solo un ricordo.

Nella seduta del 30 ottobre 2012, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto in materia di lotta ai ritardi pagamenti pubblica amministrazione nelle transazioni commerciali, adeguandolo alla recente direttiva comunitaria 2011/7/UE.

L’Italia si adeguerebbe finalmente agli altri Paesi europei, e le imprese e le PMI che forniscono lo Stato o gli Enti locali saranno finalmente pagati come accade nel settore privato, ovvero in 30 o 60 giorni dall’emissione della fattura, così da eliminare il fenomeno cronico dei ritardi pagamenti pubblica amministrazione.

Secondo il testo, non ancora licenziato quale legge dello stato, dal primo gennaio 2013 la Pubblica Amministrazione dovrà pagare le imprese fornitrici entro 30 giorni dall’emissione della fattura.

Il termine di 30 giorni riguarda anche i rapporti commerciali tra azienda privata-azienda privata, ma in questo caso il termine può essere derogato da un accordo espresso delle parti, che non deve essere iniquo per il creditore.

Il termine di pagamento dei fornitori privati da parte delle pubbliche amministrazioni può essere elevato a 60 giorni in ipotesi eccezionali, derivanti dalla natura o dall’oggetto del contratto oppure dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Il termine di pagamento da parte della P.A. alle imprese può essere elevato a 60 giorni anche per asl, ospedali e imprese pubbliche che forniscono assistenza sanitaria.

In ipotesi di mancato rispetto, da parte della Pubblica Amministrazione, dei tempi di 30/60 giorni per i ritardi pagamenti pubblica amministrazione, è prevista la sanzione dell’applicazione automatica degli interessi di mora per le transazioni commerciali decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento senza che sia necessaria la costituzione in mora, nella misura fissata dal d.lgs. 231/2002 (maggiorazione di 8 punti percentuali sul tasso d’interesse legale fissato dalla BCE, aggiornato trimestralmente).

L’impresa creditrice privata ha inoltre diritto di essere rimborsata dei costi sostenuti per il recupero del credito.

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Incentivi ristrutturazione abitazione

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incentivi ristrutturazione incentivi ristrutturazione abitazione nella legge di stabilità. I contribuenti che intraprendono la ristrutturazione o la costruzione della loro casa di abitazione principale, possono detrarre dall’’Irpef, nella misura del 19%, gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari, per costruzione e ristrutturazione dell’unità immobiliare, stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

L’’importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta.

Per usufruire degli incentivi ristrutturazione casa è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni:
■ il mutuo deve essere stipulato nei sei mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di costruzione o nei diciotto mesi successivi;
■ l’’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
■ il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

La detrazione è limitata all’’ammontare degli interessi passivi riguardanti l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile.

Gli incentivi ristrutturazione abitazione sono cumulabili con quelle prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’’acquisto dell’’abitazione principale soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

La nuova ”legge di stabilità”, ha diminuito il limite massimo sugli sgravi fiscali che i contribuenti possono ottenere sull’’Irpef. 

Per tutti i contribuenti che dichiarano un reddito superiore ai 15mila euro l’anno, l’aliquota del 19% sarà più calcolata su €€. 3.000,00, portando lo sgravio €€. 570,00.

Viene introdotta una franchigia di 250 euro. Quindi, nel caso in cui il 19% sia pari o inferiore alla franchigia, non verrà riconosciuta nessun incentivo per la ristrutturazione.

Inoltre, i premi assicurativi vita, non verranno più conteggiati a parte ma concorreranno al raggiungimento dei €€. 3.000,00 sopra indicati.

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Compensazione crediti pubblica amministrazione

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compensazione crediti pubblica amministrazionecompensazione crediti pubblica amministrazione nel decreto ministeriale.

Il Decreto del M.E.F. del 22.5.2012 (Decreto Compensazione crediti debiti con la P.A.) prevede che le imprese private, che abbiano ottenuto la certificazione dei crediti verso la pubblica amministrazione statale, possono utilizzare i crediti certificati per pagare, parzialmente o integralmente, i seguenti debiti, per i quali in ogni caso deve essere stata emessa cartella di pagamento entro il 30 aprile 2012:

  • tributi erariali, regionali e locali,
  • contributi assistenziali e previdenziali,
  • premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali,
  • entrate spettanti all’amministrazione che ha rilasciato la certificazione,
  • oneri accessori, aggi e spese a favore dell’ente di riscossione,
  • imposte previste all’articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78convertito con modificazioni dalla legge del 30 luglio 2010 n. 122 (fra cui crediti d’imposta per attività di ricerca, detrazione per riqualificazione energetica).

L’art. 3 del decreto compensazione crediti pubblica amministrazione prevede che si possono utilizzare in compensazione anche i crediti certificati verso gli enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti. Significa che sono utilizzabili crediti verso aziende sanitarie locali e ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (anche se trasformati in fondazioni), aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN, istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

Procedura per la compensazione crediti pubblica amministrazione: l’’azienda titolare del credito nei confronti della P.A. deve presentare la certificazione dei crediti ottenuta presentando apposita domanda secondo le istruzioni previste nei rispettivi decreti ministeriali, all’’agente di riscossione competente per i debiti che intende pagare.

L’’avvenuta compensazione è comunicata dall’’agente della riscossione all’’ente debitore e a quello impositore entro cinque giorni lavorativi attraverso posta elettronica certificata o piattaforma elettronica.

L’’azienda privata può utilizzare in compensazione solo una parte del credito certificato. In quest’ultimo caso, l’’importo del credito utilizzato è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall’’agente della riscossione: il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall’’attestazione di avvenuta compensazione.

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Iva agevolata edilizia per manutenzione immobili

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iva agevolata ediliziaIva agevolata edilizia per manutenzione immobili. L’Iva agevolata in edilizia per manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili residenziali.

Iva agevolata edilizia nei seguenti casi:

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime fiscale agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10 %.

Le cessioni di beni beneficiano dell’aliquota Iva ridotta solo se la relativa fornitura è relativa ad un contratto di appalto. Se però l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota al 10 % si applica ai predetti beni fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione – rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente – soltanto il valore dei beni significativi.

Esempio: costo totale dell’intervento €€. 10.000,00 di cui €€. 4.000 per prestazione lavorativa e €€. 6.000,00 per costo dei beni significativi (sanitari e rubinetterie).

Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10 % si applica solo su 4.000,00 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento (€€. 10.000,00) e quello dei beni significativi (€.€ 6.000,00). Sul valore residuo di €€. 2.000,00 si applica l’Iva ordinaria del 21 % (ora iva ordinaria del 22 %).

Per l’iva agevolata edilizia, i beni significativi sono indicati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999:

ascensori e montacarichi

infissi esterni e interni

caldaie

video citofoni

apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria

sanitari e rubinetteria da bagni

impianti di sicurezza

Su tali beni l’’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

Non si applica l’Iva agevolata al 10 %:

a) ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non riguardano le abitazioni dei privati;

b) ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;

c) ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;

d) alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;

e) alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 21% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.