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Nuovo listino prezzi 2021

Nuovo listino prezzi 2021 ICEM s.r.l.

Il 1° Settembre 2021 entra in vigore il nuovo listino prezzi manufatti in cemento ICEM s.r.l.

Il nuovo listino prezzi fioriere ICEM s.r.l. è in vigore dal 1° Settembre 2021

Il presente listino prezzi sostituisce il precedente listino prezzi manufatti entrato in vigore nel marzo 2016.

I notevoli aumenti del costo delle materie prime (in particolare di ferro, cemento e plastica) e dei semilavorati in cemento ci hanno costretto ad una maggiorazione dei prezzi, seppur contenuta.

Si tratta del primo aumento dopo 5 anni.

Gli sconti sui prezzi delle fioriere e gli sconti sui prezzi dei manufatti in cemento rimangono invariati

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Attuazione Superbonus 110%

Attuazione Superbonus 100% da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 24/E dell’ 08 Agosto 2020, pubblicata di recente sul sito dell’Agenzia, fornisce i primi chiarimenti sul SuperBonus al 110%

La Circolare ribadisce la definizione di “interventi trainanti” e “interventi trainati” che danno diritto al bonus del 110% sotto forma di detrazione fiscale, o sconto in fattura oppure di cessione del credito a terzi.

La Circolare contiene anche importanti novità su:

  • possibilità di utilizzare il Superbonus 110% anche per familiari conviventi e futuri proprietari;
  • nel superbonus rientrano anche le spese accesorie, purché effettivamente realizzate;
  • vengono fornite istruzioni concrete sulle modalità di sconto in fattura e cessione del credito
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Contributi a fondo perduto per le imprese

Contributo a fondo perduto per le imprese a seguito dell’emergenza Covid19

L’art. 25 del “Decreto Rilancio” (Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020) prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita iva colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid 19

A CHI SPETTA IL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto è rivolto ai titolari di partita iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o sono titolari di reddito agrario.

Il contributo NON spetta a:

  • soggetti che hanno cessato l’attività;
  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020
  • enti pubblici
  • intermediari finanziari
  • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti alle casse previdenziali
  • soggetti che hanno percepito il “bonus professionisti” o il “bonus lavoratori dello spettacolo” previsti nel Decreto Cura Italia

REQUISITI PER IL CONTRIBUTO

PRIMO REQUISITO: I ricavi o i compensi dell’anno 2019 devono essere inferiori a 5 milioni di euro

SECONDO REQUISITO: Uno dei seguenti:

  • ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore a 2/3 dell’analogo ammontare di aprile 2019
  • aver iniziato l’attività dal 1 gennaio 2019
  • avere la sede presso uno dei comuni colpiti da eventi calamitosi alla data del 31 gennaio 2020

MISURA DEL CONTRIBUTO

La differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 deve essere moltiplicata per il:

20% se i ricavi o compensi del 2019 erano fino a 400.000 euro

15% se i ricavi o compensi del 2019 erano tra 400.000 e 1.000.000 euro

10% se i ricavi o compensi del 2019 erano tra i 1.000.000 e 5.000.000 euro

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto è pagato direttamente sul c/c del titolare di partita iva, mediante bonifico bancario indicato alle coordinate IBAN inserite nella domanda

ISTANZA PER IL CONTRBUTO

Il contributo a fondo perduto va richiesto secondo la modulistica predisposta dall’Agenzia delle Entrate, con relative istruzioni.

Si indica il link per il modello di istanza per contributo a fondo perduto

La domanda può essere presentata anche attraverso un intermediario autorizzato

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA PER IL CONTRIBUTO

Le domande per ottenere il contributo a fondo perduto possono essere presentate dal 25 giugno 2020 fino al 13 agosto 2020.

Le domande possono essere presentate solo in via telematica, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

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Decreto Rilancio aiuti alle imprese

Decreto Rilancio aiuti alle imprese sotto forma di credito di imposta.

Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020) prevede aiuti alle imprese sotto forma di crediti d’imposta.

Credito di imposta per i conferimenti di capitale in azienda

L’art. 26 D.L. 34/2020 prevede due crediti di imposta in caso di aumento di capitale delle società di medie e grandi dimensioni (con ricavi superiori a 5 milioni di euro):

  • credito d’imposta del 20% a favore dell’investitore, a patto che detenga la partecipazione fino al 31.12.2023, sull’importo versato in aumento del capitale sociale, nei limiti di 2 milioni di euro di investimento;
  • credito d’imposta del 50% a favore delle società conferitarie calcolato sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato e versato.

Il beneficiario decade dalle agevolazioni, con obbligo di restituzione del credito fruito oltre interessi legali, nel caso di distribuzione di riserve e dividenti di qualsiasi tipo rispettivamente prima del 31.12.2023 e del 01.01.2024

Credito di imposta per le locazioni commerciali

L’art. 28 D.L. 34/2020 prevede un credito d’imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo.

Il credito d’imposta è riservato ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente e alle strutture alberghiere e agrituristiche senza limite di ricavi o compensi.

Per “immobili ad uso non abitativo” si intendono quelli destinati alle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico, di esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, di svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali.

Il credito d’imposta è previsto in misura differenziata a seconda del contratto in dipendenza del quale l’immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario:

  • in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili spetta un credito d’imposta pari al 60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale);
  • in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, spetta un credito d’imposta pari al 30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale).

Per i soggetti locatari esercenti attività economica la spettanza del credito è subordinata alla riduzione di fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito di imposta non è cumulabile col credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’art. 65 del D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”).

Credito di imposta per adeguamento nei luoghi di lavoro aperti al pubblico

L’art. 120 D.L. 34/2020 prevede un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000 a beneficiario, spettante agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico indicate nell’allegato 1 al Decreto Legge (alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, teatri, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, etc…), nonché a favore di fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:

  • interventi edilizi
  • acquisto di arredi di sicurezza
  • acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa
  • acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.

Credito di imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione (DPI)

L’art. 125 del D.L. 34/2020 prevede un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.

Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:

  • sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
  • acquisto di dispositivi di sicurezza
  • acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

ALTRI CREDITI DI IMPOSTA

Il Decreto Rilancio prevede altri crediti di imposta, anche se per settori specifici:

  • credito di imposta a favore di società editrici per investimenti pubblicitari (art. 186 D.L. 34/2020)
  • credito di imposta a favore di società editrici per investimenti nell’IT (art. 190 D.L. 34/2020)