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Compensazione crediti pubblica amministrazione

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compensazione crediti pubblica amministrazionecompensazione crediti pubblica amministrazione nel decreto ministeriale.

Il Decreto del M.E.F. del 22.5.2012 (Decreto Compensazione crediti debiti con la P.A.) prevede che le imprese private, che abbiano ottenuto la certificazione dei crediti verso la pubblica amministrazione statale, possono utilizzare i crediti certificati per pagare, parzialmente o integralmente, i seguenti debiti, per i quali in ogni caso deve essere stata emessa cartella di pagamento entro il 30 aprile 2012:

  • tributi erariali, regionali e locali,
  • contributi assistenziali e previdenziali,
  • premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali,
  • entrate spettanti all’amministrazione che ha rilasciato la certificazione,
  • oneri accessori, aggi e spese a favore dell’ente di riscossione,
  • imposte previste all’articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78convertito con modificazioni dalla legge del 30 luglio 2010 n. 122 (fra cui crediti d’imposta per attività di ricerca, detrazione per riqualificazione energetica).

L’art. 3 del decreto compensazione crediti pubblica amministrazione prevede che si possono utilizzare in compensazione anche i crediti certificati verso gli enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti. Significa che sono utilizzabili crediti verso aziende sanitarie locali e ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (anche se trasformati in fondazioni), aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN, istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

Procedura per la compensazione crediti pubblica amministrazione: l’’azienda titolare del credito nei confronti della P.A. deve presentare la certificazione dei crediti ottenuta presentando apposita domanda secondo le istruzioni previste nei rispettivi decreti ministeriali, all’’agente di riscossione competente per i debiti che intende pagare.

L’’avvenuta compensazione è comunicata dall’’agente della riscossione all’’ente debitore e a quello impositore entro cinque giorni lavorativi attraverso posta elettronica certificata o piattaforma elettronica.

L’’azienda privata può utilizzare in compensazione solo una parte del credito certificato. In quest’ultimo caso, l’’importo del credito utilizzato è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall’’agente della riscossione: il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall’’attestazione di avvenuta compensazione.