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Ritardi pagamenti pubblica amministrazione

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ritardi pagamenti pubblica amministrazioneRitardi pagamenti pubblica amministrazione rischiano di essere solo un ricordo.

Nella seduta del 30 ottobre 2012, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto in materia di lotta ai ritardi pagamenti pubblica amministrazione nelle transazioni commerciali, adeguandolo alla recente direttiva comunitaria 2011/7/UE.

L’Italia si adeguerebbe finalmente agli altri Paesi europei, e le imprese e le PMI che forniscono lo Stato o gli Enti locali saranno finalmente pagati come accade nel settore privato, ovvero in 30 o 60 giorni dall’emissione della fattura, così da eliminare il fenomeno cronico dei ritardi pagamenti pubblica amministrazione.

Secondo il testo, non ancora licenziato quale legge dello stato, dal primo gennaio 2013 la Pubblica Amministrazione dovrà pagare le imprese fornitrici entro 30 giorni dall’emissione della fattura.

Il termine di 30 giorni riguarda anche i rapporti commerciali tra azienda privata-azienda privata, ma in questo caso il termine può essere derogato da un accordo espresso delle parti, che non deve essere iniquo per il creditore.

Il termine di pagamento dei fornitori privati da parte delle pubbliche amministrazioni può essere elevato a 60 giorni in ipotesi eccezionali, derivanti dalla natura o dall’oggetto del contratto oppure dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Il termine di pagamento da parte della P.A. alle imprese può essere elevato a 60 giorni anche per asl, ospedali e imprese pubbliche che forniscono assistenza sanitaria.

In ipotesi di mancato rispetto, da parte della Pubblica Amministrazione, dei tempi di 30/60 giorni per i ritardi pagamenti pubblica amministrazione, è prevista la sanzione dell’applicazione automatica degli interessi di mora per le transazioni commerciali decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento senza che sia necessaria la costituzione in mora, nella misura fissata dal d.lgs. 231/2002 (maggiorazione di 8 punti percentuali sul tasso d’interesse legale fissato dalla BCE, aggiornato trimestralmente).

L’impresa creditrice privata ha inoltre diritto di essere rimborsata dei costi sostenuti per il recupero del credito.