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Srl semplificata anche per le PMI

Srl semplificata anche per le PMI nel decreto liberalizzazioni. Il Decreto Liberalizzazioni (D.L. n.1 del 24 gennaio 2012) introduce la forma della srl semplificata società a responsabilità limitata semplificata (Srls), intervenendo direttamente nel c.c. aggiungendovi un art.2463-bis. Invece, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr), è introdotta dall’art.44 del Decreto Sviluppo (D.L. n.83 del 22 giugno 2012).

I due tipi di società a responsabilità limitata hanno una caratteristica comune, e cioè un capitale sociale ridotto rispetto al minimo legale di € €. 10.000 previsto per la Srl ordinaria.

la srl semplificata  e la srl a capitale ridotto possono costituirsi con un capitale che può essere definito da una misura minima di € €. 1 a una massima di € €. 9.999,99. La srl semplificata (srls) può essere costituita da soggetti al di sotto dei 35 anni di età, mentre la Srlcr si rivolge a tendenzialmente a soggetti più anziani, ma è stato chiarito che, a questa forma, possono accedere anche soggetti al di sotto dei 35 anni di età.

L’’intento di fondo può essere lodevole, ma è probabile che il loro utilizzo sia alquanto circoscritto, poiché la mancanza di mezzi patrimoniali – a ben vedere anche € 10.000 di capitale non sono una cifra del tutto rassicurante per creditori e istituti di credito – può produrre notevoli limitazioni nell’’accesso al credito, soprattutto in periodi come questo in cui le banche erogano mezzi finanziari con una particolare attenzione. È quindi probabile che, per superare problematiche di start up, si rendano necessari finanziamenti o rilascio di garanzie da parte dei soci, il che non appare una strada facilmente percorribile per chi avvia un’’attività che agevola tendenzialmente soggetti poco dotati finanziariamente. Va peraltro segnalata, sull’’aspetto dell’’erogazione del credito, la previsione normativa di un accordo tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’’Abi per fornire risorse finanziarie, a condizioni agevolate, ai giovani di età inferiore ai 35 anni che intraprendono iniziative mediante la costituzione di Srlcr, e si dovrà chiarire se questo vantaggio coinvolgerà anche le Srls, che, a ben vedere, non hanno motivo di esservi escluse.

In sintesi, le principali differenze tra le nuove società a responsabilità limitata:

Norma di riferimento

Srl ordinaria: art. 2462 e seguenti codice civile

Srl semplificata: art. 2463-bis codice civile

Srl a capitale ridotto: art. 44 D.L. n. 83/2012.

Soggetti Ammessi alla costituzione

Srl ordinaria: persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche

Srl semplificata: solo persone fisiche con meno di 35 anni

Srl a capitale ridotto: solo persone fisiche, indipendentemente dall’età.

Forma dell’atto costitutivo

Srl ordinaria: atto pubblico notarile

Srl semplificata: atto pubblico predeterminato

Srl a capitale ridotto: atto pubblico notarile

Specifiche nella denominazione sociale

Srl ordinaria: nessuna

Srl semplificata: aggiunta di semplificata

Srl a capitale ridotto: aggiunta di a capitale ridotto.

Amministrazione

Srl ordinaria: persone fisiche o giuridiche, anche non socie

Srl semplificata: persone fisiche socie

Srl a capitale ridotto: persone fisiche, anche non socie.

Capitale sociale

Srl ordinaria: minimo €€. 10.000,00

Srl semplificata: da €€. 1,00 a €€. 9.999,99

Srl a capitale ridotto: €€. 1,00 a €€. 9.999,99

Tipologia di conferimento di capitale

Srl ordinaria: denaro, beni, opere e servizi

Srl semplificata: solo denaro

Srl a capitale ridotto: solo denaro

Versamento del capitale iniziale

Srl ordinaria: 25 % del conferimento in denaro presso un Istituto di credito

Srl semplificata: 100 % agli amministratori

Srl a capitale ridotto: 100 % agli amministratori

Cessione quote

Srl ordinaria: libera, salvo limitazioni statutarie

Srl semplificata: vietata verso persone fisiche oltre 35 anni di età

Srl a capitale ridotto: solo verso persone fisiche, indipendentemente dall’età

Al superamento dei 35 anni

Srl ordinaria: nessun effetto

Srl semplificata: in attesa di chiarimenti dal Ministero

Srl a capitale ridotto: nessun effetto