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Iva agevolata edilizia per manutenzione immobili

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iva agevolata ediliziaIva agevolata edilizia per manutenzione immobili. L’Iva agevolata in edilizia per manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili residenziali.

Iva agevolata edilizia nei seguenti casi:

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime fiscale agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10 %.

Le cessioni di beni beneficiano dell’aliquota Iva ridotta solo se la relativa fornitura è relativa ad un contratto di appalto. Se però l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota al 10 % si applica ai predetti beni fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione – rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente – soltanto il valore dei beni significativi.

Esempio: costo totale dell’intervento €€. 10.000,00 di cui €€. 4.000 per prestazione lavorativa e €€. 6.000,00 per costo dei beni significativi (sanitari e rubinetterie).

Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10 % si applica solo su 4.000,00 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento (€€. 10.000,00) e quello dei beni significativi (€.€ 6.000,00). Sul valore residuo di €€. 2.000,00 si applica l’Iva ordinaria del 21 % (ora iva ordinaria del 22 %).

Per l’iva agevolata edilizia, i beni significativi sono indicati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999:

ascensori e montacarichi

infissi esterni e interni

caldaie

video citofoni

apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria

sanitari e rubinetteria da bagni

impianti di sicurezza

Su tali beni l’’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

Non si applica l’Iva agevolata al 10 %:

a) ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non riguardano le abitazioni dei privati;

b) ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;

c) ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;

d) alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;

e) alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 21% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.