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Certificazione crediti pa

sanzioni sistri

certificazione crediti paCertificazione crediti pa da parte delle aziende e pmi che vantino crediti nei confronti dello Stato o degli Enti locali. Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22/05/2012, emanato in attuazione dell’art. 13 della legge 183/2011, pubblicato in G.U. nr. 143 del 21/06/2012 ed entrato in vigore il 6.7.2012, disciplina la certificazione crediti pa delle aziende nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

L’analogo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25/06/2012 (pubblicato in G.U. nr. 152 del 02/07/2012) prevede la medesima disciplina di certificazione crediti pa in relazione ai crediti vantati nei confronti di Regioni, Enti locali ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Si prevede che tutte le aziende e pmi che vantino un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile nei confronti dello Stato o degli Enti locali, possono richiedere – attraverso apposita piattaforma elettronica – una certificazione del credito medesimo, che deve essere rilasciata dall’Ente debitore entro 60 giorni dalla richiesta.

Ottenuta la certificazione del credito nei confronti della P.A., l’impresa privata potrà:

– compensarla con eventuali debiti iscritti a ruolo (sia tributi erariali, che regionali, locali, verso INPS o INAIL)

– ottenere anticipazione bancaria, anche con il sostegno del Fondo Centrale di Garanzia;

– cedere il proprio credito.

I moduli di domanda per ottenere la certificazione del credito nei confronti della pubblica amministrazione sono disponibili qui

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Tetto massimo incentivi fotovoltaico illegittimo

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tetto massimo incentivi fotovoltaicotetto massimo incentivi fotovoltaico è illegittimo secondo i Giudici amministrativi.

Imporre un tetto massimo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è illegittimo perché in contrasto con il diritto comunitario e con il protocollo di Kyoto: tale limite non può essere imposto dal legislatore, statale o regionale.

Ad affermare l’illegittimità al tetto massimo incentivi fotovoltaico è il Consiglio di Stato con la sentenza nr. 1184/2012 del 10/09/2012: il caso riguardava il piano energetico regionale della Basilicata approvato nel 2000 che imponeva all’’energia prodotta da fonti eoliche il tetto massimo di 128 MW di istallazione complessiva entro il 2010, limite oltre il quale non sarebbe più stata concessa nessuna altra autorizzazione.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che il protocollo di Kyoto impone limiti minimi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e che la direttiva comunitaria 2001/77/CE prevede che la produzione di energia avvenga in regime di libero mercato concorrenziale senza limiti, e che gli Stati Membri forniscano «un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato interno» mettendo in campo «misure appropriate atte a promuovere l’aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili secondo obiettivi indicativi nazionali».

Secondo i giudici amministrativi quindi, i limiti posti dal legislatore agli incentivi fotovoltaico sarebbero illegittimi, e potrebbero essere impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale, in quanto in contrasto con il diritto comunitario e gli accordi internazionali (protocollo di Kyoto)

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Tremonti ambientale e incentivi fotovoltaico

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tremonti ambienteTremonti ambiente e incentivi fotovoltaico: gli incentivi del quinto conto energia sono cumulabili con la Tremonti ambientale (legge 380/2000).

Dal 27 agosto è divenuto operativo il quinto conto energia (qui lo speciale). Sinteticamente, le novità del quinto conto energia riguardano:

le nuove tariffe del quinto conto energia: inferiori a quelle del quarto conto energia. Le tariffe del quinto conto energia sono comprensive sia dell’incentivo che della vendita dell’energia (nel quarto conto energia mentre nel quarto conto all’incentivo calcolato sulla produzione di energia, si sommava la vendita dell’energia stessa). Nel quinto conto energia sono previste inoltre tariffe specifiche per l’autoconsumo, e l’alternatività tra tariffa incentivante per l’autoproduzione di energia e lo scambio sul posto di energia.

la creazione di registri degli impianti: l’ottenimento dell’incentivo statale per gli impianti fotovoltaici non è più automatico, ma ora è subordinato all’inserimento in graduatoria dell’impianto da parte del GSE in apposito registro, al quale dovrà essere iscritto e registrato l’impianto.

Sono esonerati dall’iscrizione nel registro degli impianti incentivati:

– impianti sotto i 12 kW;

– impianti fotovoltaici tra 12 e 20 kW che accettino di ricevere una tariffa incentivante decurtata del 20%;

– impianti fino 50 kW realizzati in sostituzione dell’eternit;

– impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 50 milioni di euro);

– impianti a concentrazione (sempre con tetto di 50 milioni);

– impianti su edifici e terreni della pubblica amministrazione (purché realizzati con gara d’appalto pubblica e anche qui con un tetto di spesa di 50 milioni di euro).

Il quinto conto energia prevede anche spese di istruttoria e spese di gestione da corrispondere al GSE nella seguente misura:

 € 3/Kw per impianti minori di 20 kW;
 € 2/Kw per impianti maggiori di 20 kW;
più un contributo di €0,05 per ogni kWh di energia incentivata.

Gli incentivi del quinto conto energia sono cumulabili con gli incentivi della “tremonti ambientale”.

Con il quinto conto energia il legislatore si è finalmente espresso in relazione alla applicazione della Tremonti ambientale (l. 388/2000) agli impianti fotovoltaici.

Pertanto, i costi sostenuti per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sono agevolabili ai sensi dell’art.6, L. n.388/00, purché l’agevolazione non superi il 20% del costo dell’’investimento.

Nel frattempo, però, la Tremonti ambientale è stata abrogata a far data dal 26 giugno 2012, scorso con la conseguenza che ad usufruire dell’agevolazione (con il limite del 20%) potranno essere, ragionevolmente, solo coloro che avevano fatto investimenti fino a quella data.

Coloro che non avevano usufruito della Tremonti ambientale negli anni precedenti potranno presumibilmente utilizzarla ora.
Per il 2011 presentare dichiarazione integrativa nell’Unico 2012, e utilizzare in compensazione il credito che ne deriverà. Per gli anni precedenti coloro che non hanno  utilizzato la Tremonti ambientale dovranno verosimilmente presentare istanza di rimborso.

Si attendono istruzioni in proposito dall’Agenzia delle Entrate.

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Agevolazioni fiscali ristrutturazioni

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agevolazioni fiscali ristrutturazioniagevolazioni fiscali ristrutturazioni nel decreto sviluppo. L’articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto”Decreto Sviluppo”) convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134/2012 ha confermato le agevolazioni fiscali ristrutturazioni edilizie, aumentandone il limite di spesa e la percentuale di detrazione.

Preliminarmente, e prima di passere in rassegna le novità introdotte con il Decreto Sviluppo, si ricorda che possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione i titolare di reddito IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta ai proprietari degli immobili e ai titolari di diritti reali o personali sugli stessi e che sostengano le relative spese.

Le agevolazioni fiscali ristrutturazioni edilizie consistono in una detrazione sull’IRPEF pari al 50 % delle spese sostenute per le ristrutturazioni, fino ad un massimo di €€. 96.000,00 per unità immobiliare.

I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
1) quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

2) quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.

3) gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle precedenti categorie, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

4) gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune

5) i lavori finalizzati all’’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’’abitazione)

6) gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna (telefoni, touch, apparecchi elettronici..)

7) gli interventi di bonifica dall’’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). L’’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa non funzionante). Sono opere agevolabili l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas, l’installazione di vetri anti infortunio, l’installazione di un corrimano.

8) gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire atti illeciti da parte di terzi. Tra le opere agevolabili: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni  murarie, apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, installazione di porte blindate o rinforzate, sostituzione di lucchetti, serrature, spioncini, installazione di rilevatori di apertura e/o di effrazione, installazione di saracinesche o tapparelle con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro, fotocamere o cineprese o impianti di videosorveglianza, apparecchi antifurto, antiscasso, antintrusione. Non spetta l’agevolazione per i contratti con istituti di vigilanza.

8) gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’’esecuzione di opere interne. Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile
considerare anche:
■ le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
■ le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
■ le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
■ le spese per l’acquisto dei materiali
■ il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
■ le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
■ l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
■ gli oneri di urbanizzazione
■ gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

Le novità del Decreto Sviluppo in tema di agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie residenziali riguardano:

– l’innalzamento al 50 % (anziché al 36 %) della detrazione dall’IRPEF delle spese sostenute (e documentate) per le ristrutturazioni edilizie, fino al un massimo di spesa di €€. 96.000,00 (anziché €€. 48.000,00 come in precedenza). In conseguenza delle novità del Decreto Sviluppo, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:

per il periodo d’imposta 2012

– detrazione del 36 % per le spese sostenute fino al 25.6.2012 per un ammontare massimo di €€. 48.000,00

– detrazione del 50 % per le spese sostenute dal 25.6.2012 al termine del periodo d’imposta, per un ammontare massimo di €€. 96.000,00, al netto delle spese già sostenute alla stessa data;

per il periodo d’imposta 2013

– detrazione del 50 % per le spese sostenute dall’inizio del periodo d’imposta fino al 30.6.2013, per un ammontare massimo di €€. 96.000,00, tenendo conto delle spese già sostenute negli anni precedenti;

– detrazione del 36 % per le spese sostenute dal 1.7.2013, per un ammontare massimo di €€. 48.000,00

Altre novità previste in materia di ristrutturazioni dal Decreto Sviluppo:

-l’’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
-la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare
-l’’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’’impresa che esegue i lavori
-la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’’acquirente (persona fisica) dell’immobile
-l’’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
-l’’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Da ultimo si segnala che la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione e recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale per gli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico.

Si rinvia, per tutto il resto, alla guida fiscale sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie pubblicata dall’Agenzia delle Entrate

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Srl semplificata under 35

srl semplificata under 35Srl semplificata under 35 con 1 euro di capitale sociale. Dal 29 agosto 2012, gli imprenditori under 35 possono costituire una srl semplificata under 35 – Società a Responsabilità Limitata Semplificata (Srls) –  con un solo euro di capitale sociale.

La srl semplificata under 35 (Srls) è stata introdotta nell’’ordinamento societario italiano dall’art. 3 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (legge sulle liberalizzazioni), la quale ha introdotto nel codice civile il nuovo art. 2463-bis. Con il decreto ministeriale del 23 giugno 2012 n. 138 è stato indicato il modello standard di statuto societario della Srls.

La srl semplificata Srls può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. L’atto costitutivo deve aderire al modello di statuto societario predisposto dal Ministero con il d.m. 138/2012 e va fatto con atto pubblico notarile.

L’atto costitutivo è esente da imposta di bollo, diritti di segreteria e onorario notarile. Le uniche spese da sostenere sono imposta di registro (euro 168) la tassa camerale annuale (importo variabile secondo il fatturato).

L’organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione), deve necessariamente essere formato da soci (under 35). Gli amministratori devono essere soci. E’ vietata la cessione di quote societaria a soggetti che abbia superato i 35 anni.

Il capitale sociale può essere compreso fra 1 euro e 9.999,99 euro (inferiore comunque a 10.000 euro). Il capitale sociale va versato esclusivamente in denaro (sono inammissibili i conferimenti in natura).

Al superamento dei 35 anni da parte del socio/i la società può essere trasformata in una normale srl (aumentando il capitale sociale e perdendo le agevolazioni), oppure la srls può essere trasformata in una Srlcr (srl a capitale ridotto): un tipo di società introdotta dal Decreto Sviluppo (Dl 83/2012, convertito in legge 134/2012) normalmente riservata a soci con età superiore ai 35 anni, che può a sua volta avere un capitale minimo di un solo euro (srl a capitale ridotto).

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Pagamenti con titoli di stato alle aziende

pagamenti titoli statoPagamenti con titoli di stato alle aziende e alle PMI che abbiano un credito nei confronti dello Stato e degli Enti Pubblici. Prosegue lo speciale ICEM in materia di crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione

Con circolare del 21 giugno 2012, n. 23  la Ragioneria Generale dello Stato ha dato attuazione all’’articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (decreto liberalizzazioni), ed al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 maggio 2012.

Le imprese che, alla data del 31 dicembre 2011, vantino un credito commerciale superiore ad €€. 1.000,00 (al netto degli interessi) per la fornitura di beni e servizi nei confronti della pubblica amministrazione (amministrazione statale) possono presentare domanda di estinzione del credito attraverso l’assegnazione di Titoli di Stato.

Pertanto, i soggetti titolari dei crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta complessivamente inferiore a 1.000 euro, che intendono avvalersi di tale facoltà , possono richiedere, con apposita domanda da indirizzare all’’Amministrazione statale che ha usufruito della fornitura ed ha assunto il relativo impegno contabile, l’estinzione dei crediti stessi mediante l’’assegnazione di titoli di Stato.

Per i pagamenti con titoli di stato alle aziende, la domanda va redatta secondo il fac-simile fornito dal Ministero delle Finanze.

La scadenza per la presentazione della domanda per i pagamenti con titoli di stato , originariamente prevista per il 28 giugno 2012, è stata slittata al 27.7.2012 dalla manovra cd. Spending Review (articolo 6, comma 18 d.l. 6 luglio 2012, n. 95), e non si escludono ulteriori proroghe.

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Quinto conto energia fotovoltaico

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quinto conto energia fotovoltaicoQuinto conto energia fotovoltaico operativo dal 27 agosto 2012 (qui il testo e gli allegati del quinto conto energia in versione pdf), previsto dal d.m. 5 luglio 2012.

La novità più rilevante del quinto conto energia fotovoltaico è l’obbligo di iscrizione ai registri degli impianti fotovoltaici, anche se di piccole dimensioni.

Non risultano soggetti agli obblighi di iscrizione al registro degli impianti fotovoltaici e, quindi, accedono direttamente alle tariffe incentivanti del quinto conto energia le seguenti categorie di impianti:

a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
b) impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 12 kW;
c) i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 12 kW ;
d) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 milioni di euro;
e) impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro;
f) impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro;
g) gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.

Tutti gli altri impianti accedono alle tariffe incentivanti del conto energia previa iscrizione in appositi registri, in posizione tale da rientrare nei seguenti limiti massimi di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi:
a) 1° registro: 140 milioni di euro;
b) 2° registro: 120 milioni di euro;
c) registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del limite di cui all’articolo 1, comma 5.

Il primo registro sarà aperto con un bando dal GSE entro 20 giorni dalla pubblicazione delle relative regole applicative e resterà aperto per 30 giorni. I registri successivi saranno aperti con cadenza semestrale e resteranno aperti per 60 giorni.

Il GSE aprirà ogni registro con un bando, e formerà una graduatoria degli impianti applicando i seguenti criteri di priorità, e fino ad esaurimento delle dotazioni economiche previste:
a) impianti su edifici dal cui Attestato di Certificazione Energetica (ACE) risulti la miglior classe energetica, minimo D, con moduli installati in sostituzione di eternit o amianto;
b) impianti su edifici dal cui ACE risulti la miglior classe energetica, minimo D;
c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di eternit o amianto;
d) impianti con componenti principali realizzati unicamente in un Paese membro dell’UE/SEE;
e) impianti ubicati, nell’ordine, su: siti contaminati; terreni del demanio militare; discariche esaurite; cave dismesse; miniere esaurite;
f) impianti di potenza fino a 200 kW asserviti ad attività produttive;
g) impianti realizzati, nell’ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche;
h) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all’articolo 7.

Il 20 agosto 2012 è stato aperto il primo dei tre registri per impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 12 kW. La chiusura del primo registro è prevista per martedì 18 settembre 2012. Le nuove regole per formare le graduatorie danno massima priorità agli impianti su edifici dotati della classe energetica migliore, a quello installati in sostituzione di coperture in amianto, ovvero per la realizzazione di siti bonificati, continuando a premiare pannelli fotovoltaici “made in Europe”.

Novità anche per le tariffe incentivanti del quinto conto energia fotovoltaico:

Per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga una tariffa omnicomprensiva riferita alla quota di produzione netta immessa in rete. La tariffa varia sulla base della potenza e della tipologia di impianto.

Per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, il GSE eroga la differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva e il prezzo zonale orario, sempre riferita alla quota di produzione netta immessa in rete; tale differenza non può essere superiore alle tariffe onnicomprensive. L’’energia prodotta dagli impianti oltre 1 MW resta al produttore. Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita una tariffa premio.

Limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, le tariffe onnicomprensive e le tariffe premio sull’’energia consumata in sito sono incrementate in ragione della data di entrata in esercizio e della potenza.

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Crediti verso pa

sanzioni sistri

crediti verso pacrediti verso la pa in nuovi provvedimenti governativi. i crediti verso pa di aziende e PMI non sono saldati tempestivamente dalla pa, che paga fatture per forniture di beni e prestazioni di servizi con molti mesi di ritardi (anni, in alcuni casi).

Si rendono necessari interventi normativi perchè i crediti verso pa di fornitori siano pagati in tempi ragionevoli, e in linea con gli altri paesi europei, dove i crediti verso pa sono pagati come “normali” crediti commerciali, in 30 o 60 giorni dall’emissione della fattura.

Con il decreto 22.5.2012 il Ministero dello Sviluppo economico ha inteso affrontare il problema del ritardo nei pagamenti dei crediti vantati dalle imprese con l’amministrazione centrale e le amministrazioni periferiche dello Stato.

In concreto, il decreto in oggetto rimanda a 4 emanandi decreti aventi ad oggetto:

– la certificazione dei crediti scaduti, vantati dall’impresa nei confronti delle amministrazioni da parte dello Stato;

– la certificazione dei crediti scaduti, maturati dalle aziende private nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

– un decreto che regoli la compensazione tra crediti-debiti tra aziende private e pubblica amministrazione;

– un decreto che permetta il pagamento delle aziende private per servizi e forniture prestate alla p.a. attraverso titoli di stato.

In successivi articoli saranno esaminati i singoli decreti attuativi.

Con tali provvedimenti, il Governo, almeno nelle intenzioni, intende risolvere il problema per Aziende e PMI di recupero di crediti verso pa, che spesso vengono onorati dalla pubblica amministrazione con mesi (o anni) di ritardo.

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Imposta Municipale propria (IMU) sugli immobili

acconto 2015 imu tasi

imposta municipale propriaImposta Municipale propria (IMU) sugli immobili e i terreni. L’’Imposta Municipale Propria” (IMU) è una nuova imposta comunale che sostituisce l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (comunali e regionali) dovute per i redditi fondiari relativi a immobili non locati o non affittati.

NORMATIVA

L’’Imposta Municipale propria (IMU) per gli immobili è stata introdotta con gli artt.8, 9 e 14 del D.lgs. n. 23/2011. L’’applicazione della nuova imposta è stata anticipata, in via sperimentale, al 1° gennaio 2012 per effetto dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 214/2011. L’’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.

La principale novità introdotta con il D.L. n. 201/2011 è che la nuova imposta è applicata a tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali e le loro pertinenze.

Beneficiari dell’’imposta sono i Comuni e lo Stato, a cui è riservata una quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, l’aliquota di base.

La normativa dell’Imposta Municipale Propria (IMU) comprende anche:

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Artt. 8 – 9 – 14

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 Art. 13 (conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214)

D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44)

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 aprile 2012

Risoluzione Agenzia Entrate n. 35/E/2012

Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012

Comunicazione Agenzia delle Entrate prot. N. 2012/53906

Circolare N. 3/DF del 18 maggio 2012 prot. 9485/2012

OGGETTO DELL’’IMU

L’’IMU colpisce il possesso di qualsiasi immobile.  L’’imposta è dovuta per il possesso di:

fabbricati: compresi l’abitazione principale e le relative pertinenze, compresi  fabbricati rurali, sia abitativi che strumentali.

Aree fabbricabili

Terreni: compresi terreni incolti

SOGGETTO PASSIVO DELL’’IMU

I soggetti tenuti al pagamento dell’’IMU sono:

il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;

il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

l’ex coniuge affidatario della casa coniugale;

il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

COME SI CALCOLA L’’IMU

Per calcolare l’’Imposta Municipale propria si determina prima la base imponibile che è costituita dal valore dell’’immobile determinato nei modi previsti dalla legge e, poi, su tale valore si applica l’’aliquota prevista per la particolare fattispecie.

A)     L’’IMU PER I FABBRICATI

BASE IMPONIBILE

Per tali fabbricati la base imponibile dell’’IMU si determina nel modo seguente:

la rendita catastale viene prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per:

•160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

•140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

•80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

•60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

•55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

(Per semplificare il calcolo, la rendita catastale può essere moltiplicata per 1.05 e poi per il coefficiente es. 160. In pratica, la rendita catastale si moltiplica per 168 (1,05 x 160) che comprende la rivalutazione della rendita del 5%)

La base imponibile è ridotta del 50 % per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

B)      L’IMU PER I FABBRICATI DEL GRUPPO D

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile è determinata applicando al valore contabile i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per l’anno 2012, il coefficiente è stato individuato in 1,03 dal decreto MEF del 5 aprile 2012.

C) L’’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

L’’abitazione principale consiste in una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell’’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie:

•C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’’unità immobiliare abitativa;

•C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;

•C/7: tettoie

Il contribuente può considerare come pertinenza dell’’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.

ALIQUOTE

Per l’’abitazione principale e le relative pertinenze l’’aliquota è pari a 0,4%. I Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali (la aliquota IMU potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%). Il Comune di Perugia ha fissato tale aliquota allo 0,5 %.

Le aliquote per l’’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche:

–          alla casa coniugale assegnata all’’ex coniuge;

–          e, se il comune lo ha previsto nel proprio regolamento, all’’abitazione non locata posseduta da: anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario oppure a cittadini italiani residenti all’’estero.

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l’’abitazione principale e per le relative pertinenze è riconosciuta, oltre all’’aliquota ridotta, anche una detrazione pari a €€. 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione. Se l’’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. Es. se l’’abitazione è posseduta da due coniugi che vi risiedono e dimorano per l’’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 100 (€ 200/2). Se, invece, l’’abitazione è posseduta da 4 soggetti passivi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 50 (€ 200/4).

La detrazione di €.€ 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La maggiorazione non può superare € 400 (per una detrazione massima di € 600).

Se i componenti del nucleo familiare stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti.

VERSAMENTO DELL’’IMU

L’’Imposta Municipale propria (IMU) si paga attraverso il modello F-24 (via telematica, codice tributo 3912) in tre rate: 18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre.

D)     ALTRI FABBRICATI

ALIQUOTA

L’’aliquota di base è pari a 0,76 %. I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali (l’’aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%). Il Comune di Perugia ha fissato l’’aliquota IMU per gli altri fabbricati (seconda casa) in 1,06 %.

Il Comune può variare l’’aliquota di base per gli altri fabbricati nei seguenti casi:

•immobili non produttivi di reddito fondiario: l’’aliquota dello 0,76% può essere aumentata fino all’1,06 % e diminuita fino allo 0,4 %;

•immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES: l’’aliquota dello 0,76 % può essere aumentata fino all’1,06 % e diminuita fino allo 0,4 %;

•fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori: l’’aliquota dello 0,76 % può essere aumentata fino all’1,06 % e diminuita fino allo 0,38 %

VERSAMENTO DELL’’IMU

Per gli altri fabbricati, l’’IMU deve essere versata in via telematica (modello f-24) in due rate: 18 giugno e 17 dicembre.

E)      L’’IMU NEL SETTORE AGRICOLO

COME SI CALCOLA L’IMU PER I TERRENI

Per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) il reddito dominicale è prima rivalutato del 25 % e, poi, moltiplicato per 110.

Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il reddito dominicale è prima rivalutato del 25% e, poi, moltiplicato per 135.

ALIQUOTA

L’’aliquota di base è pari a 0,76 %. I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali (l’’aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%)

AGEVOLAZIONI IMU PER I TERRENI

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell’’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell’’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell’’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

VERSAMENTO DELL’’IMU PER I TERRENI AGRICOLI

Il versamento dell’’IMU si effettua in due rate (18 giugno e 17 dicembre) con modello F-24

ALIQUOTE PER I FABBRICATI RURALI

L’’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari a 0,2 %. I comuni possono solo diminuirla sino a 0,1%. Anche in questo caso il versamento dell’’IMU va fatto in due rate (18/6 e 17/12)

ESENZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO

Sono esenti:

•i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’’elenco dei comuni italiani predisposto dall’’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Ai fini dell’esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano;

• i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Si veda l’’elenco contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

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Decreto Salva Italia in edilizia

decreto salva italiaDecreto salva italia in edilizia (cd. “Manovra Monti”), è entrato in vigore il 1 gennaio 2012, ed interviene nel settore dell’edilizia, non solo indirettamente attraverso l’introduzione dell’IMU, l’aumento dell’aliquota IVA e la tracciabilità del contante, ma anche in maniera diretta per quanto riguarda le detrazioni sulla casa.

DETRAZIONI AL 36 %

decreto salva italiaSecondo l’art. 4 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 del decreto salva italia, i contribuenti che detengono o possiedono unità immobiliari possono detrarre dall’imposta lorda il 36 % delle spese documentate per ristrutturazioni edilizie su un importo massimo di Euro 48.000,00 (in conseguenza, la detrazione massima dalle imposte è pari ad Euro 17.280,00 spalmabili in dieci anni). Viene confermato sostanzialmente il precedente meccanismo del bonus fiscale del 36 % per le ristrutturazioni edilizie.

Vengono definiti e specificati gli interventi agevolati, consistenti:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti in comune (lettere a, b, c e d, comma 1, art. 3 D.P.R. n. 380/2001)

b) manutenzione straordinaria (lettere b, c e d, comma 1, art. 3, D.P.R. n. 380/2001) di ogni singola unità abitativa, compresa quella avente i requisiti di ruralità;

c) ricostruzione e ripristino di unità danneggiate da eventi calamitosi (esondazioni, alluvioni, terremoti);

d) realizzazione di autorimesse e posti auto;

e) eliminazione di barriere architettoniche;

f) eliminazione di rischi di illeciti di terzi;

g) cablatura e contenimento dell’inquinamento acustico;

h) installazione di impianti per il risparmio energetico, ivi compresi quelli per l’utilizzo di fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici e pannelli solari);

i) adozione di misure antisismiche e per la sicurezza statica degli edifici;

l) bonifica dell’amianto ed esecuzione di opere destinate a evitare infortuni domestici.

Il bonus è esteso, oltre che ai materiali edili ed alla manodopera, anche alle spese riguardanti la progettazione e le prestazioni professionali inerenti l’esecuzione delle opere edilizie.

In presenza di unità abitative destinate all’utilizzo promiscuo (strumentali per destinazione) delle attività artistiche e professionali o per l’esercizio di attività commerciali, la detrazione è riconosciuta al 50 %.

Il decreto salva italia (o Manovra Monti) conferma alcune semplificazioni procedurali, inserendone delle altre: ad esempio, confermato che per beneficiare della detrazione si rende necessario effettuare i pagamenti mediante bonifici bancari e/o postali dai quali risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario e il numero di partiva iva e codice fiscale del soggetto al quale il bonifico è effettuato. Sui bonifici così corrisposti viene applicata (dalla banca o dalle Poste) una ritenuta del 4 % (come già previsto dal d.l. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 “Manovra correttiva”).

DETRAZIONI AL 55 %

In base all’art. 4 del decreto “Salva Italia”, la detrazione del 55 % per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (prevista attualmente dall’art. 1 della legge n. 220 del 2010), viene prorogata sino al 31 dicembre 2012, ma a decorrere dal 1 gennaio 2013 “la predetta detrazione resta confermata a regime per effetto della novella recata dal comma 1, lett. h) del predetto articolo 106-bis del TUIR, nella misura del 36 %”.

In pratica, fino al 31 dicembre 2012, sugli interventi destinati al risparmio energetico eseguiti fino a tale data, la detrazione si manterrà nella misura del 55 % e con le medesime modalità applicative, ma a decorrere dal 1° gennaio 2013 la detrazione viene messa a regime e assorbita dalla detrazione del 36 % (con tutta la relativa disciplina normativa).