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Bonus Facciate 90%

Bonus Facciate 90% finalmente i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto una detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (art. 1, commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160).

In data 14/02/2020 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 2/E e la guida operativa che illustrano le modalità operative per ottenere le agevolazioni fiscali del Bonus Facciate.

CHI BENEFICIA DEL BONUS FACCIATE

Possono usare il Bonus Facciate i proprietari o gli inquilini degli edifici esistenti e che ricadano sulle Zone A o B del territorio

Il Bonus Facciate permette una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 % delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o zona B.

Ai sensi del Decreto Ministeriale 02/04/1968 n. 1444, sono classificate:

ZONA A) centri urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti,

ZONA B) zone totalmente o parzialmente edificate, secondo un particolare indice (superficie coperta non inferiore al 12,5 % di quella fondiaria)

Il Bonus Facciate è quindi operativo solo per i centri urbani o strettamente limitrofi.

LAVORI AMMESSI AL BONUS FACCIATE

LAVORI AMMESSI

Ai fini del riconoscimento del Bonus Facciate, i lavori devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna di un edificio esistente (e non in corso in costruzione).

I lavori devono essere realizzati esclusivamente “sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.

Il Bonus Facciate riguarda l’intero perimetro esterno, vale a dire la parte frontale e tutti i lati visibili.

Tra i lavori agevolabili con il Bonus Facciate rientrano (elencazione non tassativa):

rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio;

tinteggiatura o pulitura della facciata esterna;

pulitura o tinteggiatura di balconi, ornamenti e fregi;

lavori su grondaie, sui parapetti, sui cornicioni e sulle parti impiantistiche purché esterne;

interventi migliorativi dal punto di vista termico su più del 10% della superficie dell’intonaca;

le spese correlate alle opere: perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori.

COME OTTENERE BONUS FACCIATE

COME FARE PER USUFRUIRE DEL BONUS FACCIATE

Se ricorrono i presupposti, per godere dell’agevolazione Bonus Facciate è necessario effettuare il pagamento dei lavori tramite bonifico bancario o bonifico postale.

Inoltre, il beneficiario del Bonus Facciate (che può essere anche l’inquilino) deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi annuale i dati catastali dell’immobile.

Per gli interventi di miglioramento termico, è inoltre necessario inviare telematicamente all’ENEA il riepilogo dei lavori effettuati

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Sisma bonus 2020

Sisma bonus 2020 è un incentivo per privati e aziende per l’adozione (o il miglioramento) di misure antisismiche degli edifici, anche condominiali.

L’agevolazione consiste in una detrazione dell’imposta IRPEF (per le persone fisiche) o dall’imposta IRES (per le aziende) di una parte delle spese sostenute per le misure antisismiche o per l’acquisto di case antisismiche.

SISMA BONUS PER OPERE ANTISISMICHE

Sisma Bonus per opere antisismiche

La misura dell’agevolazione fiscale sisma bonus è la seguente:

  • per le spese sostenute per interventi antisismici, realizzati tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021 sugli edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e zona 2) e nella zona 3, spetta una detrazione del 50 %, da calcolare su un importo massimo di € 96.000,00 per unità immobiliare, per ciascuno anno e utilizzabile per 5 annualità;
  • la detrazione fiscale è del 70% delle spese sostenute (sempre con un massimo di € 96.000) se dagli interventi deriva il passaggio dell’immobile ad una classe di rischio sismico inferiore (esempio: PAM da classe D a classe C);
  • la detrazione fiscale è del 80% (sempre con un massimo di € 96.000,00) se dagli interventi deriva il passaggio dell’immobile a due classi di rischio sismico inferiore (esempio: PAM da classe D a classe B)

Il beneficio fiscale è maggiore in caso di interventi antisismici su parti comuni di edifici condominiali (valido in in ogni caso il beneficio fiscale del 50%):

  • 75% se c’è passaggio ad un classe di rischio inferiore (esempio: PAM da classe D a classe C)
  • 85 % se c’è passaggio a due classi di rischio inferiore (esempio: PAM da classe D a classe B)

Tra le spese detraibili, oltre alle spese tecniche e di progettazione, le opere edilizie in cemento armato, vi rientrano anche le spese tecniche per la classificazione e verifica antisismica degli immobili (PAM)

Sisma bonus per acquisto di case antisismiche

Il Sisma Bonus prevede anche un’altra forma di agevolazione fiscale per l’acquisto di case antisismiche.

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta, pari al 75% o al 85% (a seconda della riduzione della classe di rischio sismico) per l’acquisto di immobili realizzati, nelle zone classificate a rischio 1 2 o 3, a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica) da parte di Imprese di costruzione o ristrutturazione che, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, procedono alla vendita.

Anche in questo caso, la spesa massima (su cui applicare la percentuale) non può superare € 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno, e il beneficio fiscale va ripartito in 5 quote annuali di pari importo.

A seguito della Legge di Bilancio 2020, è stata cancellata la possibilità di ottenere uno sconto immediato in fattura, anziché usufruire della detrazione d’imposta per 5 anni, per i beneficiari del Sisma Bonus.

Il Sismabonus 2020 non prevede più alcun sconto in fattura per chi effettua lavori di miglioramento antisismico o acquista case antisismiche a seguito di demolizione e ricostruzione.

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Fatturazione Elettronica

Fatturazione Elettronica da parte di ICEM s.r.l. – La Legge di Bilancio per l’anno 2018 (Legge 2015 del 2017) ha introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 1 Gennaio 2019 per tutte le aziende.

Pertanto, tutte le fatture emesse da ICEM s.r.l. saranno inviate in formato .XML tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.

Di seguito, si indicano i dati utili per la fatturazione elettronica:

Denominazione: ICEM srl

Part. Iva: 00491310546

Codice SDI: W7YVJK9

Indirizzo pec: icem-manufatti@pec.it

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GDPR Regolamento Generale Protezione dei Dati

GDPR Regolamento Generale Protezione dei Dati, introdotto con Regolamento UE 2016/679, entrerà in vigore il prossimo 25 maggio 2018.

Tra le novità più rilevanti in materia di privacy, si segnalano:

  • consenso esplicito al trattamento dei dati sensibili. Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni (art. 6 Regolamento)
  • obbligo dell’informativa sul trattamento dei dati. L’informativa deve essere concisa, trasparente, intelligibile per l’interessato e facilmente accessibile; occorre utilizzare un linguaggio chiaro e semplice. (artt. 12-14)
  • individuazione del Titolare e Responsabile del Trattamento dei dati personali (artt. 26 – 28)
  • modalità di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento da parte degli Utenti (artt. 12 – 20): diritto di accesso ai propri dati, diritto di cancellazione (diritto all’oblio), diritto di limitazione e rettifica del trattamento dei dati, diritto alla portabilità dei dati
  • individuazione di una serie di attività preventive e prodromiche all’uso e gestione dei dati personali (artt. 23-39): designazione di un Responsabile della Protezione dei Dati (RDP), istituzione di un registro dei trattamenti con apposita valutazione dei rischi, predisposizione di misure di sicurezza e strumenti di notifica di eventuali violazioni dei dati personali.

Per maggiori informazioni, si richiama il testo del GDPR Regolamento UE 2016/679 e la pagina informativa del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Il Regolamento UE 2016/679 entrerà in vigore il prossimo 25 maggio 2018 ed è immediatamente efficace.

Non è escluso che, anche successivamente a tale data, venga emanata una nuova Legge Nazionale che integri o specifichi ulteriormente la normativa europea del GDPR: in questa ipotesi, tutta l’attività relativa al trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti e clienti dovrà essere revisionata ed aggiornata.

Icem s.r.l. si è già adeguata alle norme del GDPR Regolamento Generale Protezione dei Dati.

E’ già stata pubblicata, anche on line, la nuova Privacy Policy aziendale, che si invita a leggere.

 

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Agevolazioni casa sicura sismabonus

casa sicuraAgevolazioni casa sicura Sismabonus sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, a seguito dei tragici eventi sismici dell’Italia centrale, al fine di favorire gli interventi edilizi antisismici sugli edifici, abitazioni o capannoni.

Le agevolazioni casa sicura sismabonus permettono di ottenere la detrazione fiscale di una percentuale (variabile tra il 50 % e l’80 % a seconda del tipo di intervento) delle spese sostenute per i lavori antisismici su abitazioni (prima o seconda casa), capannoni e attività produttivi, o condomini.

L’immobile sul quale devono essere realizzati gli interventi antisismici deve trovarsi in una zona classificata a rischio sismico 1, 2 o 3.

Per ottenere le agevolazioni casa sicura sismabonus è necessario classificare il rischio sismico dell’edificio prima e dopo i lavori.

Le spese devono essere essere sostenute tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021, per un ammontare non superiore ad €. 96.000,00, ed indicate nella dichiarazione dei redditi.

Possono essere detratte tutte le spese per l’esecuzione di opere di messa in sicurezza antisismica, comprese le spese tecniche per la valutazione e classificazione del rischio sismico.

La detrazione fiscale di base è pari al 50% della spesa, ma la percentuale aumenta se dopo i lavori si riduce il rischio sismico.
La riduzione del rischio è valutata sulla base di una graduatoria di 8 classi da A+ (meno rischio) a G (più rischio).

La detrazione fiscale sismabonus è ripartita in cinque anni in quote uguali, a partire dall’anno in cui sono stati pagati gli interventi, e:

  • nel caso di abitazioni e edifici utilizzati per attività produttive, è calcolata su una spesa massima di €. 96.000 per unità immobiliare e per ciascuno anno ed arriva al:
    • 70% se si passa a 1 classe di rischio inferiore
    • 80% se si passa a 2 o più classi di rischio inferiori
  • nel caso di parti comuni dei condomini è calcolata su una spesa massima di €. 96.000 moltiplicato per il numero di  unità immobiliari che compongono il condominio ed arriva al:
    • 75% se si passa a 1 classe di rischio inferiore
    • 85% se si passa a 2 o più classi di rischio inferiori.

Il Decreto Ministeriale “Casa Sicura” n. 65 del 7 marzo 2017 ha fornito le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità di attestazione degli interventi edilizi antisismici effettuati.

 

 

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Nuova Sabatini ter

sabatini terNuova Sabatir ter prorogata nella Legge di Bilancio 2017 (L. 232 del 2016).

L’agevolazione Sabatini ter, di cui all’articolo 2, D.L. 69/2013) consiste in un contributo in conto esercizio a parziale copertura degli interessi di finanziamento per l’acquisto (anche in leasing) di beni strumentali nuovi da parte delle Piccole e Medie Imprese.

Prorogati per altri due anni (2017 e 2018) gli incentivi fiscali previsti dalla c.d. Legge Sabatini per l’acquisto di macchinari, impianti e softwars da parte delle piccole e medie imprese (PMI).

Proroga.

Con la Nuova Sabatini ter si proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini), con i relativi stanziamenti di bilancio.

Nuove tipologie di investimenti.

La Nuova Sabatini ter prevede anche un ampliamento dei beni agevolabili.

Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi alla misura agevolativa gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID).
Tra gli investimenti che danno titolo a beneficiare dei finanziamenti sono stati inseriti i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Per le suddette tipologie di investimenti in tecnologie, il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30% rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. A tali contributi statali in conto impianti “maggiorati” è riservato dunque il 20% delle risorse statali stanziate dall’agevolazione in esame; quelle non utilizzate alla data del 30 giugno 2018 nell’ambito della riserva, rientrano nella disponibilità della misura.