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Ritenute appalti 2020

Il Decreto Fiscale 2019 (D.L. 124/2019 convertito in Legge 19 dicembre 2019 n. 157) ha introdotto novità rilevanti in tema di appalti di opere di importo complessivo di € 200.000,00

Le imprese che appaltano o subappaltano lavori di importo complessivo annuo superiore a € 200.000,00 ad altra impresa devono richiedere all’impresa che esegue i lavori copia delle ricevute di versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati.

L’impresa che appalta i lavori ad altra impresa deve controllare che questa abbia versato le ritenute fiscali (le tasse) dei lavoratori dipendenti impiegati nell’appalto.

Esempio: l’impresa A appalta a B l’esecuzione di lavori di importo di € 200.000,00, per i quali l’impresa B ha impiegato n. 10 lavoratori. A deve chiedere a B la prova di aver pagato le ritenute fiscali (le tasse) relative ai 10 dipendenti impiegati.

COMUNICAZIONE DELLE RITENUTE

L’impresa che esegue i lavori di appalto deve comunicare all’impresa appaltante il nominativo dei lavoratori e la prova del pagamento delle ritenute fiscali operati.

In mancanza, l’impresa appaltante può sospendere il pagamento all’impresa appaltatrice fino al 20 % dell’importo totale.

Le imprese appaltatrici devono pagare le ritenute fiscali ai dipendenti e non possono operare compensazioni

CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, ha chiarito alcuni aspetti relativi alle ritenute fiscali sugli appalti superiori ad € 200.000,00.