Attuazione Superbonus 100% da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 24/E dell’ 08 Agosto 2020, pubblicata di recente sul sito dell’Agenzia, fornisce i primi chiarimenti sul SuperBonus al 110%
La Circolare ribadisce la definizione di “interventi trainanti” e “interventi trainati” che danno diritto al bonus del 110% sotto forma di detrazione fiscale, o sconto in fattura oppure di cessione del credito a terzi.
La Circolare contiene anche importanti novità su:
possibilità di utilizzare il Superbonus 110% anche per familiari conviventi e futuri proprietari;
nel superbonus rientrano anche le spese accesorie, purché effettivamente realizzate;
vengono fornite istruzioni concrete sulle modalità di sconto in fattura e cessione del credito
Superbonus 110 % per gli interventi di efficienza energetica, interventi antisismici e installazione impianti fotovoltaici.
E’ un’agevolazione fiscale prevista nel Decreto RIlancio che prevede una detrazione (fino al 110%) di tutte le spese sostenute tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per interventi di miglioramento energetico delle abitazioni.
BENEFICIARI
I beneficiari del Superbonus 110% sono:
persone fisiche
condomini
onlus e associazioni no profit
INTERVENTI AGEVOLABILI
Gli interventi edilizi per i quali si può richiedere il Superbonus (“interventi trainanti”) sono:
interventi di isolamento termico (pari ad almeno il 25% della superficie totale)
sostituzione degli impianti di climatizzazione
interventi antisismici
Nel Superbonus rientrano anche altri interventi, ma solo se eseguiti insieme ad uno degli interventi trainanti (“interventi trainati”):
efficientamento energetico;
installazione di sistemi di ricarica dei veicoli elettrici;
installazione di pannelli fotovoltaici o sistemi di accumulo
Per ottenere il Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico devono assicurare il miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio (o l’ottenimento della classe migliore).
MISURA DEL BONUS
Per il Superbonus è prevista:
detrazione diretta del 110 % dell’importo speso, da riportare in 5 quote annuali di pari importo;
in alternativa, sconto in fattura (di importo massimo non superiore al corrispettivo dovuto);
in alternativa, cessione del credito pari alla detrazione spettante in favore di: fornitori beni e servizi necessari alla realizzazione dell’intervento, istituti di credito o intermediari finanziari o altri soggetti
REQUISITI
Se si esercita l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, è richiesto:
visto di conformità sulla documentazione da parte di soggetti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF)
visto di asseverazione tecnica da parte di un tecnico specializzato
LIMITI DI SPESA
Per i limiti di spesa previsti per gli interventi, si rimanda alla Guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate.
CUMULABILITA’CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Per gli interventi che non danno diritto al Superbonus, sono comunque applicabili le seguenti agevolazioni:
interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) non effettuati congiuntamente (detrazione tra il 50% e l’ 80% delle spese sostenute)
installazione di impianti fotovoltaici (detrazione del 50% delle spese sostenute)
installazione di colonnine per la ricarica di macchine elettriche (detrazione del 50% delle spese sostenute)
Contributo a fondo perduto per le imprese a seguito dell’emergenza Covid19
L’art. 25 del “Decreto Rilancio” (Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020) prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita iva colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid 19
A CHI SPETTA IL CONTRIBUTO
Il contributo a fondo perduto è rivolto ai titolari di partita iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o sono titolari di reddito agrario.
Il contributo NON spetta a:
soggetti che hanno cessato l’attività;
soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020
enti pubblici
intermediari finanziari
professionisti e lavoratori dipendenti iscritti alle casse previdenziali
soggetti che hanno percepito il “bonus professionisti” o il “bonus lavoratori dello spettacolo” previsti nel Decreto Cura Italia
REQUISITI PER IL CONTRIBUTO
PRIMO REQUISITO: I ricavi o i compensi dell’anno 2019 devono essere inferiori a 5 milioni di euro
SECONDO REQUISITO: Uno dei seguenti:
ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore a 2/3 dell’analogo ammontare di aprile 2019
aver iniziato l’attività dal 1 gennaio 2019
avere la sede presso uno dei comuni colpiti da eventi calamitosi alla data del 31 gennaio 2020
MISURA DEL CONTRIBUTO
La differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 deve essere moltiplicata per il:
20% se i ricavi o compensi del 2019 erano fino a 400.000 euro
15% se i ricavi o compensi del 2019 erano tra 400.000 e 1.000.000 euro
10% se i ricavi o compensi del 2019 erano tra i 1.000.000 e 5.000.000 euro
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo a fondo perduto è pagato direttamente sul c/c del titolare di partita iva, mediante bonifico bancario indicato alle coordinate IBAN inserite nella domanda
ISTANZA PER IL CONTRBUTO
Il contributo a fondo perduto va richiesto secondo la modulistica predisposta dall’Agenzia delle Entrate, con relative istruzioni.
Si indica il link per il modello di istanza per contributo a fondo perduto
La domanda può essere presentata anche attraverso un intermediario autorizzato
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA PER IL CONTRIBUTO
Le domande per ottenere il contributo a fondo perduto possono essere presentate dal 25 giugno 2020 fino al 13 agosto 2020.
Le domande possono essere presentate solo in via telematica, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Decreto Rilancio aiuti alle imprese sotto forma di credito di imposta.
Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020) prevede aiuti alle imprese sotto forma di crediti d’imposta.
Credito di imposta per i conferimenti di capitale in azienda
L’art. 26 D.L. 34/2020 prevede due crediti di imposta in caso di aumento di capitale delle società di medie e grandi dimensioni (con ricavi superiori a 5 milioni di euro):
credito d’imposta del 20% a favore dell’investitore, a patto che detenga la partecipazione fino al 31.12.2023, sull’importo versato in aumento del capitale sociale, nei limiti di 2 milioni di euro di investimento;
credito d’imposta del 50% a favore delle società conferitarie calcolato sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato e versato.
Il beneficiario decade dalle agevolazioni, con obbligo di restituzione del credito fruito oltre interessi legali, nel caso di distribuzione di riserve e dividenti di qualsiasi tipo rispettivamente prima del 31.12.2023 e del 01.01.2024
Credito di imposta per le locazioni commerciali
L’art. 28 D.L. 34/2020 prevede un credito d’imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo.
Il credito d’imposta è riservato ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente e alle strutture alberghiere e agrituristiche senza limite di ricavi o compensi.
Per “immobili ad uso non abitativo” si intendono quelli destinati alle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico, di esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, di svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali.
Il credito d’imposta è previsto in misura differenziata a seconda del contratto in dipendenza del quale l’immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario:
in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili spetta un credito d’imposta pari al 60% del canone mensile versatocon riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale);
in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, spetta un credito d’imposta pari al 30% del canone mensile versatocon riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale).
Per i soggetti locatari esercenti attività economica la spettanza del credito è subordinata alla riduzione di fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito di imposta non è cumulabile col credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’art. 65 del D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”).
Credito di imposta per adeguamento nei luoghi di lavoro aperti al pubblico
L’art. 120 D.L. 34/2020 prevede un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000 a beneficiario, spettante agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico indicate nell’allegato 1 al Decreto Legge (alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, teatri, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, etc…), nonché a favore di fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.
Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:
interventi edilizi
acquisto di arredi di sicurezza
acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa
acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.
Credito di imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione (DPI)
L’art. 125 del D.L. 34/2020 prevede un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione.
Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.
Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:
sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro
acquisto di dispositivi di protezione individuale
acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
acquisto di dispositivi di sicurezza
acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
ALTRI CREDITI DI IMPOSTA
Il Decreto Rilancio prevede altri crediti di imposta, anche se per settori specifici:
credito di imposta a favore di società editrici per investimenti pubblicitari (art. 186 D.L. 34/2020)
credito di imposta a favore di società editrici per investimenti nell’IT (art. 190 D.L. 34/2020)
Finanziamenti Regione Umbria per l’emergenza Covid19
La Regione Umbria ha approvato il Fondo Prestiti Re Start per aiutare le micro e piccole imprese e i liberi professionisti per avere liquidità nell’emergenza Covid 19.
La forma di aiuto è quella del finanziamento agevolato, con una parte “a fondo perduto“.
FONDO RE START
importo minimo del finanziamento: € 5.000
importo massimo: non superiore a € 25.000 e non superiore al 25% del fatturato/ricavi dell’anno precedente;
durata preammortamento: 24 mesi
durata ammortamento: 48 mesi
tasso di interesse: 0,5%
il finanziamento è cumulabile con il prestito di € 25.000 garantito dallo Stato (D.L. 23/2020) per le imprese che nel 2019hanno avuto un fatturato superiore a € 100.000
DESTINATARI
Possono presentare domanda di finanziamento le micro imprese, le piccole imprese e i liberi professionisti, la cui attività sia stata danneggiata dal Covid19
FONDO PERDUTO
La normativa regionale parla di remissione del debito.
Al termine del preammortamento (24 mesi) il Beneficiario avrà diritto alla remissione del suo debito verso il Fondo per una quota pari al 50% del finanziamento (per un importo massimo di € 12.500), se:
A. abbia aumentato di almeno n. 1 unità il numero dei dipendenti, o
B. dalla data di erogazione del finanziamento e sino al 31/12/2021 abbia investito in tecnologie per aumentare la sicurezza sul lavoro, in strumenti produttivi e tecnologie digitali e acquistato dispositivi DPI
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
E’ possibile partecipare attraverso il portale Umbriainnova attivato dalla Regione Umbria
Per maggiori dettagli, si rinvia al sito di Gepafin
Il Protocollo si applica a tutti i luoghi di lavoro (aziende, uffici, onlus, …).
IL PROTOCOLLO IN SINTESI
Ecco alcuni dei punti essenziali del Protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro per limitare il Covid 19:
controlli all’ingresso: il personale può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea;
obbligo di stare a casa con febbre: nel caso di febbre oltre 37,5 gradi o altri sintomi influenzali, è fatto divieto di ingresso e obbligo di chiamare il medico;
limitare contatti con fornitori esterni: devono essere garantiti percorsi di ingresso, transito e uscita distinti in modo da ridurre la vicinanza tra le persone. In generale, gli autisti di mezzi esterni non devono uscire dal mezzo;
pulizia e sanificazione: almeno ogni giorno i locali e le postazioni di lavoro devono essere sanificati;
distanziamento e dispositivi personali di protezione: deve essere rispettato il distanziamento tra le persone (almeno un metro);
guanti e mascherine: se il distanziamento non è possibile, è necessario l’uso di dispositivi personali di protezione (guanti e mascherine);
igiene: vanno messi a disposizione idonei detergenti per le mani;
spazi comuni: l’accesso a spazi comuni (spogliatoi, mense, ..) deve essere contingentato;
orari ingresso/uscita: vanno favoriti orari di entrata/uscita diversi;
smart working: viene ribadita l’utilità di utilizzare in via prioritaria ammortizzatori sociali e smart working;
gestione di un caso sintomatico: la persona va isolata ed avvertite le autorità sanitarie competenti
Il Decreto Liquidità Imprese (Decreto Legge n. 23 dell’08 Aprile 2020) prevede misure di accesso al credito per garantire liquidità alle imprese colpite dall’emergenza covid19.
Sospensione dei versamenti (tra l’08 marzo al 31 marzo 2020) per i soggetti (indipendentemente dall’attività svolta) per i soggetti con fatturato (ricavi) o compensi non superiori a € 2.000.000.
Tutti gli ordini sono intesi come preventivi, quindi non vincolanti. Ignora
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