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Agevolazione super ammortamenti

APEAgevolazione super ammortamenti: scadenza dell’agevolazione e beni agevolabili.

La L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), al fine di incentivare gli investimenti, ha introdotto un’agevolazione che consente una maggiore deduzione (pari al 40%):

– del costo sostenuto per l’acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione del 40% della quota di ammortamento deducibile);

– del canone di leasing di competenza (solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

I beni agevolabili

Per l’individuazione dei  beni agevolabili, occorre osservare che l’agevolazione super ammortamenti riguarda :

– materiali (quindi non potrà essere agevolato un marchio, un brevetto, una licenza, etc.);

– che siano strumentali (quindi sono esclusi i beni merce, ossia quelli acquistati per la rivendita, così come sono esclusi i materiali di consumo);

– la cui aliquota di ammortamento sia pari o superiore al 6,5%, avendo riguardo alla tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Requisito che comunque viene soddisfatto dalla maggioranza delle tipologie di beni strumentali.

L’aliquota di ammortamento, secondo l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 74/E/2016) è quella riferita ai coefficienti ex D.M. 31 dicembre 1988.

Sono invece esclusi dall’agevolazione super ammortamenti:

– i fabbricati di ogni tipo (quindi sia abitativi che strumentali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati nell’attività), nonché le costruzioni (anche quelle leggere, nonostante per tali beni l’aliquota di ammortamento sia del 10%),

– i beni indicati nell’allegato 3 alla Legge di Stabilità 2016, in cui si indicano alcuni Gruppi e Specie della Tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988.

L’Agenzia precisa che l’agevolazione spetta tanto con riferimento ai beni costruiti in economia, quanto per quelli la cui costruzione è affidata in appalto a soggetti terzi.

Per beneficiare dell’agevolazione super ammortamenti si richiede che i beni strumentali siano nuovi. Si considerano beni nuovi, in particolare:

– i beni acquistati presso il produttore o commerciante del bene, nonché quelli acquistati presso soggetti diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato (quindi mai entrato in funzione); –

i beni destinati all’esposizione (show room);

– per i beni complessi, ossia che comprendono al proprio interno anche beni usati, il requisito della novità sussiste se viene fornita un’attestazione in merito alla prevalenza del bene nuovo rispetto a quelli usati.

La scadenza dell’agevolazione

Ad oggi, la scadenza rimane quella fissata dalla L. 208/2015: gli investimenti devono essere effettuati entro il prossimo 31 dicembre 2016 (salvo proroghe).

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riduzione imu tasi

riduzione imu tasiRiduzione imu tasi per i contratti di comodato registrati entro il 1 marzo 2016.

La Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 28/12/2015), in materia di tributi locali, ha previsto la riduzione imu tasi al 50% della base imponibile dell’imposta dovuta in relazione agli immobili concessi in comodato ai familiari. In particolare, a tal fine, è richiesto che il contratto di locazione sia registrato, con il pagamento anche dell’imposta di registro e marche da bollo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una nota pubblicata il 29 gennaio scorso (n. 01/2016/CC b del 28 gennaio 2016), ha chiarito i termini per la registrazione di tali comodati tra familiari. In particolare, viene chiarito che per i comodati verbali già in corso alla data del 1 gennaio 2016, la registrazione può avvenire entro il prossimo 1 marzo 2016.
La riduzione imu tasi per i comodati
Per i fabbricati a destinazione abitativa non di lusso (ossia di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9), se concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (padre – figlio ovvero figlio – padre), la base imponibile viene ridotta al 50% sia per l’Imu che per la Tasi.

Tale agevolazione è riconosciuta se:
-il comodatario (es: figlio destinatario dell’immobile) utilizza tale immobile quale propria abitazione principale;
– il comodante (es: padre proprietario dell’immobile) deve dimorare, nonché avere la residenza, in tale Comune;
– il comodante non deve avere alcun altro immobile oltre a quello dato in comodato, ad eccezione di quello che destina a propria abitazione principale (anche questo non di lusso);
– il contratto di comodato deve essere registrato, registrazione che deve avvenire con il pagamento dell’imposta di registro di 200 euro (oltre a n. 2 marche da bollo di €. 16,00 per ogni 4 fogli del contratto di comodato).

La registrazione del comodato per riduzione imu tasi
La nota richiamata si occupa, per l’appunto, della formalità riguardante la registrazione, nonché le modalità operative che occorre seguire per ottenere tale riduzione per tutto il periodo d’imposta 2016. Viene notato come il contratto di comodato, di per sé, non richieda la forma scritta, essendo possibile che esso sia anche solo verbale; si tratta ora di raccordare tale disciplina con la necessaria registrazione al fine di beneficiare dell’agevolazione in materia di tassazione comunale. In particolare si osserva che:
-per i contratti redatti in forma scritta nel corso del 2016 il termine di registrazione è di 20 giorni. Pertanto, per sfruttare la riduzione per tutto il 2016, il contratto deve essere stato formato in forma scritta entro lo scorso 16 gennaio, quindi registrato entro il successivo 5 febbraio. Per contratti stipulati e registrati successivamente, la riduzione potrà essere applicata solo da quel momento in avanti (l’Imu e la Tasi, si rammenta, sono calcolate a facendo riferimento ai mesi del periodo d’imposta, secondo le regole dell’articolo 9, comma 2, D.L. 201/2011).
– Per i contratti di comodato già in corso alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità (quindi al 1 gennaio 2016) ma che erano solo verbali (legittimamente, come detto, visto che la forma scritta non è obbligatoria), occorre procedere alla registrazione al fine di beneficiare della riduzione in commento. Al riguardo, il Mef afferma che, in applicazione dei principi contenuti nello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/00), che vieta di porre a carico dei contribuenti adempimenti prima del sessantesimo giorno successivo la loro adozione, sarà possibile procedere alla registrazione dei contratti di comodato tra familiari entro il prossimo 1 marzo 2016, ottenendo l’efficacia della riduzione al 50% di Imu e Tasi sin dal mese di gennaio

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Attestato prestazione energetica (APE)

Attestato prestazione energeticaAttestato prestazione energetica (APE) con importanti novità dal 1 ottobre 2015.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sulla G.U. n.162 (S.O. n.39) del 15 luglio 2015 tre decreti datati 26 giugno 2015 coi quali è stato completato il quadro normativo in materia di efficienza energetica degli edifici:
-il primo decreto definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione;
-il secondo decreto adegua gli schemi di relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse
tipologie di opere;
-il terzo decreto aggiorna le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici.
Il nuovo modello di attestato prestazione energetica (Ape) è valido su tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (Siape), offre al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica.

Dal 1° ottobre 2015 l’APE deve essere redatto in conformità al format approvato con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 allegato alle nuove Linee Guida (Appendice B). Un Attestato di Prestazione Energetica redatto dopo il 1° ottobre 2015 in conformità ai modelli previgenti deve ritenersi non valido e, pertanto, non utilizzabile per i fini per cui è richiesto. Gli Ape rilasciati prima del 1° ottobre 2015 possono ancora essere utilizzati a condizione che:
-non siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione o riqualificazione tali da modificare la classe energetica dell’edificio e che ne rendano obbligatorio l’aggiornamento;
– siano rispettate le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento.
Sono previste delle sanzioni pecuniarie per chi non si atterrà alle nuove disposizioni. In particolare, il certificatore che rilascia la relazione tecnica o l’Ape in maniera scorretta è punito con una sanzione da 700 euro a 4.200 euro. Il costruttore o il proprietario che non provvedono a fornire un Ape per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni, o in caso di vendita di edifici, sono puniti con una sanzione da 3.000 euro a 18.000 euro. Il proprietario che nel caso di nuovo contratto di locazione non possiede l’Ape è punito con una sanzione da 300 euro a 1.800 euro.

Dal 1 ottobre 2015 novità anche per gli annunci commerciali di vendita o locazione di immobili in tema di APE: gli annunci di offerte di vendita o di locazione debbano riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. Negli annunci commerciali, con l’esclusione degli annunci via Internet e a mezzo stampa, è obbligatorio l’utilizzo dello specifico prospetto nel quale devono essere indicate le seguenti informazioni:
-la classificazione dell’immobile oggetto di attestazione;
-l’indice della prestazione energetica rinnovabile;
-le valutazioni in ordine alla prestazione energetica, invernale ed estiva, del fabbricato.
In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o di locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione da 500 euro a 3.000 euro.