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Decreto Rilancio aiuti alle imprese

Decreto Rilancio aiuti alle imprese sotto forma di credito di imposta.

Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020) prevede aiuti alle imprese sotto forma di crediti d’imposta.

Credito di imposta per i conferimenti di capitale in azienda

L’art. 26 D.L. 34/2020 prevede due crediti di imposta in caso di aumento di capitale delle società di medie e grandi dimensioni (con ricavi superiori a 5 milioni di euro):

  • credito d’imposta del 20% a favore dell’investitore, a patto che detenga la partecipazione fino al 31.12.2023, sull’importo versato in aumento del capitale sociale, nei limiti di 2 milioni di euro di investimento;
  • credito d’imposta del 50% a favore delle società conferitarie calcolato sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato e versato.

Il beneficiario decade dalle agevolazioni, con obbligo di restituzione del credito fruito oltre interessi legali, nel caso di distribuzione di riserve e dividenti di qualsiasi tipo rispettivamente prima del 31.12.2023 e del 01.01.2024

Credito di imposta per le locazioni commerciali

L’art. 28 D.L. 34/2020 prevede un credito d’imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo.

Il credito d’imposta è riservato ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente e alle strutture alberghiere e agrituristiche senza limite di ricavi o compensi.

Per “immobili ad uso non abitativo” si intendono quelli destinati alle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico, di esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, di svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali.

Il credito d’imposta è previsto in misura differenziata a seconda del contratto in dipendenza del quale l’immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario:

  • in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili spetta un credito d’imposta pari al 60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale);
  • in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, spetta un credito d’imposta pari al 30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale).

Per i soggetti locatari esercenti attività economica la spettanza del credito è subordinata alla riduzione di fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito di imposta non è cumulabile col credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’art. 65 del D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”).

Credito di imposta per adeguamento nei luoghi di lavoro aperti al pubblico

L’art. 120 D.L. 34/2020 prevede un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000 a beneficiario, spettante agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico indicate nell’allegato 1 al Decreto Legge (alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, teatri, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, etc…), nonché a favore di fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:

  • interventi edilizi
  • acquisto di arredi di sicurezza
  • acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa
  • acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.

Credito di imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione (DPI)

L’art. 125 del D.L. 34/2020 prevede un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.

Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:

  • sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
  • acquisto di dispositivi di sicurezza
  • acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

ALTRI CREDITI DI IMPOSTA

Il Decreto Rilancio prevede altri crediti di imposta, anche se per settori specifici:

  • credito di imposta a favore di società editrici per investimenti pubblicitari (art. 186 D.L. 34/2020)
  • credito di imposta a favore di società editrici per investimenti nell’IT (art. 190 D.L. 34/2020)