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acconto 2015 imu e tasi

acconto 2015 imu tasi

acconto 2015 imu tasi Acconto 2015 imu e tasi nella stessa data (16 giugno 2015). Il saldo di imu e tasi va pagato invece il 16 dicembre 2015.

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota d’imposta dello 0,76% (il Comune può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%, come ha fatto il Comune di Perugia). L’acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente (quindi quelle del 2014), mentre il conguaglio a saldo viene determinato sulla base delle aliquote 2015, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2014).

Acconto 2015 imu e tasi va pagato il 16 giugno 2015 secondo le seguenti regole:

Aliquota Imu: L’aliquota di base prevista per l’Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il range dell’aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille);

Aliquota Tasi: L’aliquota Tasi è stabilita in maniera diver:
– per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;
– la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto massimo fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali);
– inoltre, l’aliquota massima Tasi non può eccedere il 2,5 per mille;
– è consentito ai Comuni di derogare ai due limiti da ultimo richiamati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari assimilate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi in passato con riferimento all’Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili.

Soggetti passivi Imu: Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:
– il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
– l’usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
– il titolare del diritto d’uso;
– il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
– il titolare del diritto di enfiteusi;
– il titolare del diritto di superficie;
– il concessionario di aree demaniali;
– nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione);
– il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve versare);

Soggetti passivi Tasi: AI soli fini Tasi, l’imposta è dovuta sia dal possessore dell’immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu) che dal detentore (e questa è la novità più importante che riguarda questo tributo).
Per detentore si intende il soggetto che utilizza l’immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

l’inquilino, quando l’immobile è dato in locazione;

il comodatario, quando l’immobile è oggetto di comodato;

l’affittuario, quando l’immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all’immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l’imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell’imposta complessivamente dovuta sull’immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.

Immobili oggetto di imposizione

                                                                                                  IMU                            TASI

Fabbricati                                                                                 SI                                  SI

Abitazione principale, pertinenze e ass.                               NO                                SI

Fabbricati rurali                                                                      NO                                SI

Aree fabbricabili                                                                      SI                                  SI

Terreni agricoli                                                                        SI                                  NO

Fabbricati: I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori (che vanno da 55 a 160 a seconda della categoria catastale). Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell’art.10 D.Lgs. n.42/04. I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall’Imu e, si ritiene, anche dalla Tasi.

Terreni agricoli: I terreni agricoli sono imponibili sono ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore differenziato in base al soggetto possessore. Il moltiplicatore base per i terreni è 135, mentre per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. A favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli principali iscritti nella previdenza agricola è prevista anche una riduzione per scaglioni (da ripartirsi sui diversi Comuni ove sono ubicati tali terreni):
– franchigia sino a 6.000 euro di valore imponibile;
– riduzione 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente 6.000 euro e fino a 15.500 euro;
– riduzione 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro;
– riduzione 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.
Va inoltre ricordato che è previsto un particolare trattamento per i cosiddetti “Comuni montani”,fattispecie che dal 2015 viene modificata ad opera del D.L. n.4/15. Risultano infatti esenti:
– i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
– i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori;
– i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat. Per i terreni ubicati nei Comuni facenti parte di un elenco contenuto nell’allegato 0A di tale decreto (detti “comuni collinari”) viene riconosciuta una detrazione di 200 euro, solo a favore di CD e IAP.

Aree fabbricabili: Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno pagheranno in ogni caso l’Imu come fosse un terreno agricolo (quindi sul reddito dominicale e non sul valore venale), anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l’immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

Si ricorda che l’acconto 2015 imu e tasi va corrisposto, mediante modello F-24, entro il 16 giugno 2015, ed il saldo ca corrisposto il 16 dicembre 2015.

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Credito imposta Tremonti quater

autorizzazione unica ambientale

decreto competitivitàCredito imposta Tremonti quater previsto dal decreto legge Competitività (D.L. 91/14) assegna alle imprese un credito d’imposta pari al 15 % del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi che eccede la media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente.

Il credito imposta Tremonti quater interessa gli investimenti in beni strumentali effettuati nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 19 febbraio 2015 ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’agevolazione:

soggetti interessati: tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla dimensione e dal fatturato;

investimenti agevolabili: solo beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. I beni devono essere strumentali all’attività aziendale, e sono pertanto esclusi i beni merce e i beni di consumo. I beni agevolabili devono essere nuovi, sono esclusi beni già utilizzati;

investimento minimo: l’agevolazione spetta con riferimento ad investimenti di importo pari almeno a € 10.000;

calcolo dell’agevolazione: l’agevolazione spetta per l’eccedenza della media rispetto agli investimenti realizzati nel quinquennio precedente, escludendo il periodo nel quale l’investimento è stato maggiore (anche se in uno o più anni l’investimento è stato pari a zero);

credito d’imposta: all’eccedenza dell’investimento si applica la misura del 15 % per il calcolo del credito d’imposta beneficiato, che deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, anche tramite compensazione.

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Bonus fiscale ristrutturazione condominio

acconto 2015 imu tasi

bonus fiscale ristrutturazione condominioBonus fiscale ristrutturazione condominio per lavori di manutenzione ordinaria e per lavori di ristrutturazione.

Per i lavori effettuati sulle parti comuni di un condominio è possibile fruire delle detrazioni fiscali previste sia dal Bonus Ristrutturazioni, dal Bonus Arredi e delle detrazioni IRPEF previste per gli interventi di riqualificazione energetica. Il bonus fiscale per i lavori di ristrutturazione del condominio ha peculiarità specifiche rispetto al bonus fiscale per i lavori di ristrutturazione delle abitazioni private.

Ristrutturazione delle parti comuni: detrazione IRPEF 50 %

Gli interventi di ristrutturazione, in caso di interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini individuate dall’articolo 1117 del codice civile (fondamenta, lastrici solari, scale, portoni, cortili, ascensori, cisterne, fognature e impianti) danno diritto alla detrazione IRPEF del 50 %.

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: detrazione IRPEF 50 %

Anche gli interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni del condominio danno diritto ad una detrazione del 50 % dell’IRPEF. Esempi di li  interventi di manutenzione ordinaria sono:

  • il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici;
  • la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti;
  • la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni;
  • il rifacimento di intonaci interni;
  • l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze;
  • la verniciatura delle porte dei garage.

Tra le spese ammissibili rientrano anche:

  • progettazione e altre prestazioni fornite dall’impresa costruzioni alla quale viene affidata la ristrutturazione;
  • prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • messa in regola degli edifici e norme Unicig per impianti a metano;
  • acquisto materiali;
  • compenso per la relazione di conformità;
  • perizie e sopralluoghi;
  • IVA, imposte di bollo e diritti per concessioni, autorizzaizoni e denunce di inizio lavori;
  • oneri di urbanizzazione.
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Fatturazione elettronica verso la P.A.

fatturazione_elettronica_pa

fatturazione_elettronica_paFatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione obbligatoria dal 31 marzo 2015 anche per le PMI.

Il D.L. n.66/14 ha regolamentato l’iter di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le imprese e i professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Dal 6 giugno 2014 i fornitori con sede in Italia di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale emettono le fatture in formato elettronico. L’obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i fornitori delle restanti Pubbliche Amministrazioni a decorrere dal 31 marzo 2015.

Il processo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione prevede:
-la predisposizione della fattura in formato XML secondo lo standard pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it;
-la firma della fattura da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato;
-l’invio della fattura al Sistema di Interscambio, che provvede alla consegna della stessa all’ufficio destinatario dell’Ente pubblico;
-la ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dal Sistema di Interscambio a fronte dell’esito della trasmissione della fattura e la conservazione della fattura secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L’emissione della fattura elettronica
Gli enti della Pubblica Amministrazione hanno già inserito sul portale Ipa (www.indicepa.gov.it) l’anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche ricevendo un codice identificativo univoco: il codice univoco costituisce uno dei dati obbligatori che i fornitori devono inserire nella fattura elettronica, da inviare al Sistema di Interscambio. Oltre ai dati fiscali obbligatori, devono essere presenti nel formato della fattura elettronica, laddove richiesti (ad esempio, per gli appalti pubblici) , anche i codici Cig e Cup secondo quanto previsto dall’art.25 D.L. n.66/14.
La fattura elettronica richiede l’apposizione, su ciascuna fattura o sul lotto di fatture, della firma elettronica qualificata o firma digitale dell’emittente che attesta la data, l’autenticità della provenienza della fattura e l’integrità del suo contenuto e del riferimento temporale. La trasmissione delle fatture deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio, che rappresenta il punto di incontro tra i fornitori della Pubblica Amministrazione e gli uffici degli Enti locali.

Il Sistema di Interscambio (SdI) è gestito dall’Agenzia delle Entrate, che provvede ad indirizzare le fatture elettroniche agli uffici delle pubbliche amministrazioni destinatarie. La trasmissione del file fattura al Sistema di Interscambio può avvenire mediante una delle seguenti modalità:
-Posta Elettronica Certificata;
-attraverso una interfaccia web (per accedervi è necessario essere abilitati ad Entratel o a Fisconline o essere in possesso di carta Nazionale dei Servizi precedentemente abilitata ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate);
-mediante i servizi di cooperazione applicativa su rete internet;
-mediante il trasferimento dei dati con il protocollo FTP.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare la annotazione dell’assolvimento della stessa ai sensi dell’art.6 D.M. 17 giugno 2014 con il pagamento dell’imposta relativa alle fatture emesse che deve avvenire in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

La contabilizzazione e la conservazione delle fatture elettroniche
Le fatture elettroniche che vengono trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio devono essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica. Ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 le fatture elettroniche devono essere conservate in modo sostitutivo entro il termine di 3 mesi dalla scadenza prevista per l’invio telematico della dichiarazione annuale (per le fatture elettroniche emesse già nel corso del periodo di imposta 2014 il termine per la conservazione coincide con il 31 dicembre 2015). Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento deve essere data evidenza di avere adottato il processo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche.
In presenza di emissione di fatture elettroniche, la Circolare n.36/E del 6 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Entrate consente la conservazione con le modalità tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico. Pertanto, al fine di gestire separatamente la conservazione in modalità informatica della fatture elettroniche emesse, è consigliabile adottare diversi registri sezionali Iva, per le fatture tradizionali e per le fatture elettroniche.

La Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (Pcc)
Il Sistema di Interscambio, una volta ricevute correttamente le fatture elettroniche, invia i dati ad un’altra piattaforma predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti. L’abilitazione da parte dei fornitori della Pubblica Amministrazione a tale Piattaforma è facoltativa e gratuita: qualora si abilitino, i creditori possono verificare le fasi del ciclo di vita dei crediti commerciali:
-l’invio della fattura da parte del creditore;
-la ricezione della fattura da parte della P.A.;
-la contabilizzazione della fattura da parte della P.A.;
-la comunicazione dei debiti scaduti da parte della P.A. entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;
-il pagamento della fattura da parte della P.A.
Per favorire lo smobilizzo dei crediti gli uffici pubblici sono tenuti a certificare, su istanza del creditore, i crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. Possono accreditarsi alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti sia il titolare del credito che altre persone delegate ad operare per conto del creditore (ad esempio, consulenti).

La certificazione del credito consente alla PMI o Impresa creditrice di scegliere se:
-attendere il pagamento che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare entro la data indicata sulla certificazione;
-chiedere un’anticipazione presso una banca o un intermediario finanziario abilitato;
-chiedere all’Agenzia delle Entrate la compensazione del credito certificato con debiti derivanti da adesione a forme deflattive del contenzioso.

Da ultimo, si ricorda che i fornitori (PMI e Imprese) possono affidare il sistema di fatturazione elettronica ad un Intermediario abilitato: Commercialista, Consulente o Camera di Commercio.

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Fondo garanzia prima casa

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fondo garanzia prima casaFondo garanzia prima casa è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015, e regolamentato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 settembre 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 2014), che prevede la garanzia dello Stato del 50 % della quota capitale del mutuo per l’acquisto della prima casa, ovvero per la ristrutturazione o l’aumento dell’efficiantamento energetico degli immobili destinati ad abitazione principale.

I requisiti per accedere al fondo garanzia prima casa sono:

– il mutuo per l’acquisto, la ristrutturazione o il miglioramento energetico della prima casa deve avere un importo massimo di €. 250.000;

– la prima casa da acquistare, ristrutture o riqualificare non deve essere di lusso, e non deve essere catastalmente individuata alle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) o A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

– il richiedente non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, a meno che non siano pervenuti per successione a causa, di morte, o in uso gratuito a genitori o fratelli;

– la prima casa deve essere ubicata in Italia;

– il mutuo deve essere erogato da istituti bancari indicati in appositi elenchi, che abbiano sottoscritto appositi protocolli. L’elenco delle banche aderenti è pubblicato sul sito del Gestore del servizio, ente pubblico, Consap S.p.A.

Per accedere al fondo garanzia prima casa, la domanda di ammissione deve essere consegnata alla Banca aderente, allegando la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà del richiedente che attesti il possesso dei requisiti e delle eventuali priorità. La Banca si occupa di verificarne correttezza e regolarità e di trasmetterla alla CONSAP. Quest’ultima, una volta ricevuta telematicamente la domanda di ammissione al Fondo, assegna alla richiesta un numero legato all’ordine di arrivo e, verificata la disponibilità del Fondo, comunica entro 20 giorni al finanziatore l’ammissione alla garanzia.

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Sanzioni Sistri

sanzioni sistri

sanzioni_sistri-icemsanzioni sistri rinviate di due mesi (si applicheranno dal 1 aprile 2015) dalla legge di conversione del decreto milleproroghe 2015 (d.l. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito in legge n. 11 del 27 febbraio 2015).

Le sanzioni Sistri per rifiuti previste dai commi 1 e 2 dell’art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006 riguardano la mancata iscrizione o il mancato versamento, da parte dell’Impresa, del contributo al sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), e sono sanzionate con un’ammenda da €. 2.600,00 ad €. 15.500,00 (o €. 93.000,00 nel caso di Impresa che si occupi del trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi).

Tali sanzioni sono sospese fino al 1 aprile 2015 (il termine iniziale era fissato al 1 febbraio 2015).

Tutte le altre sanzioni sistri previste dalla normativa sistri sono state posticipate dal milleproroghe al 31 dicembre 2015.

In pratica, per tutto il 2015 rimane in vigore in regime transitorio (senza sanzioni sistri), durante il quale restano i vecchi adempimenti cartacei in maniera di gestione dei rifiuti, registro di carico e scarico e trasporto (ad esempio, obbligo di presentazione del MUD).

Si ricorda che sono obbligati all’iscrizione SISTRI: enti e imprese produttori speciali di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti, produttori di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio, imprese di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Campania, produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività di pesca professionale e acquacultura con più di dieci dipendenti.

Sono escluse dall’obbligo iscrizione SISTRI le PMI con meno di dieci dipendenti e, indipendente dal numero di dipendenti, enti e imprese iscirtti alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle imprese che conferiscono i rifiuti a circuiti organizzati di raccolta.

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Expo Casa Umbria

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expo_casa_umbriaExpo Casa Umbria dal 7 al 15 marzo 2015 presso il cento Umbriafiere di Bastia Umbra (PG).

Come accade da oltre 30 anni, si rinnova anche questo anno l’appuntamento con expocasa umbria, che propone le ultime novità in tema di edilizia, arredamento, costruzione e ristrutturazione della casa.

Il sottotitolo dell’edizione 2015 di expo casa umbria è “arredare, costruire, ristrutturare”, e mette ben in evidenza che expocasa affronta tutti gli aspetti della casa, sia per quanto riguarda l’arredo esterno e le modalità costruttive (ampio spazio riguarda la bioedilizia, le energie alternative e il garden), che l’arredamento di casa (mobili, accessori, design).

Anche in questa edizione, come accaduto nelle precedenti edizioni, sarà possibile, tramite prenotazione, seguire alcune novità direttamente “in cantiere” attraverso sopralluoghi e spiegazioni da parte di Tecnici specializzati.

Ecco una breve lista di tutti i settori merceologici di expocasa umbria 2015: mobili, accessori e design, antichità, arredo per esterno, infissi, illuminazione, idrosanitari e arredo bagno, tendaggi e tappezzeria, tappeti, casalinghi, caminetti e stufe, edilizia e materiali per costruzioni, piscine, sistemi di sicurezza, bioedilizia, energie alternative (impianti fotovoltaici, impianti solari, solare termico), tecnologie di risparmio energetico e classificazione immobili residenziali, architettura, architettura bioecologica, garden e arredo giardino e spazi esterni.

Una novità dell’edizione 2015 è il concorso green art, per le migliori produzioni e composizioni florovivaistiche.

Orari di apertura expo casa: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 21.00 – domenica dalle 10.00 alle 21.00

Ingresso: prezzo €. 7,00

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Split payment della Pubblica Amministrazione

sanzioni sistri

split paymentSplit payment nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. La Legge di Stabilità 2015 (legge 22 dicembre 2014, n. 190) ha introdotto il meccanismo di split payment, in base al quale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, l’IVA non verrà pagata dal fornitore ma sarà versata all’Erario direttamente dall’Ente pubblico committente.

Lo split payment si applica a tutti gli acquisti effettuati dagli enti pubblici elencati dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, ma sono esclusi gli acquisti per i quali l’Ente pubblico è debitore d’imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse change ed i compensi per prestazioni di servizi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito (ad esempio, quanto corrisponde il GSE per il “conto energia”).

Il meccanismo dello split payment, come chiarito dalla Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 7 del 9 gennaio 2015 (che anticipa il contenuto del decreto attuativo), si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data. Pertanto, non si applica alle operazioni fatturate entro il 31.12.2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972 effettuate nel 2014 ma con incasso successivo al 1.1.2015. Si applica invece alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data.

Fac simile fattura con split payment della Società Alfa

Spett. le Comune

Fattura n. ___ del ____ .2015

Imponibile             €. 10.000

Iva 22 %                 €.   2.200 Iva versata dal committente (Comune) ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. 633/72

Totale fattura        €. 12.200

Netto a pagare      €.  10.000

Nella fattura andrà indicata l’Iva (con apposita indicazione dello split payment) ma questa va stornata dal totale della fattura, in quanto non verrà corrisposta dal Comune alla Società Alfa, ma sarà versata all’Erario direttamente dal Comune committente. In contabilità l’Iva indicata in fattura andrà registrata nel registro Iva vendite, ma non concorrerà alla liquidazione Iva periodica.

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Moratoria mutui pmi e famiglie

acconto 2015 imu tasi

moratoria mutui pmiMoratoria mutui pmi e famiglie per il triennio 2015 – 2017. La legge 22 dicembre 2014 n. 190 (cd. Legge di Stabilità 2015) prevede una nuova moratoria per mutui bancari e finanziamenti per PMI e famiglie.

Si tratta della possibilità, per le PMI e famiglie, di sospendere il pagamento della quota capitale della rata di mutui e dei finanziamenti dal 2015 al 2017. I requisiti per l’accesso alla moratoria mutui pmi e famiglie (requisiti per l’accesso) saranno definiti con apposito accordo tra il Ministero per lo Sviluppo Economico, l’Abi, le Associazioni di categoria rappresentative delle pmi e dei consumatori, da sottoscrivere entro marzo 2015.

Nelle more della firma di tale accordo, è stato prorogato fino al 31 marzo 2015 il precedente accordo tra i medesimi enti che prevedeva la moratoria mutui per le pmi e le famiglie.

Pertanto, fino al 31 marzo 2015 le rate di mutui e finanziamenti possono essere sospesi in base alla precedente normativa.

Dal 31 marzo 2015 al 31 dicembre 2017 le rate di mutui e finanziamenti per le pmi e le famiglie possono essere sospese in base alla Legge di Stabilità 2015. In ipotesi di accoglimento della moratoria mutui pmi e famiglie, va pagata solo la quota interessi e non la quota capitale del mutuo o finanziamento, che rimane sospesa. Dal 1 gennaio 2018, invece, va pagata sia la quota capitale che la quota interessi del mutuo o finanziamento (cioè, la rata per intero).

E’ importante evidenziare che le banche e consorzi fidi aderenti all’iniziativa non devono richiedere commissioni aggiuntive per la moratoria e sospensione delle rate di mutui e finanziamenti, ma non sono obbligate a dar seguito alla richiesta di accesso alla moratoria, dovendo comunque verificare il conseguimento dei requisiti utili per poter disporre di tali agevolazioni.

La moratoria mutui per pmi e famiglie risulta oltremodo vantaggiosa perché dal 1 gennaio 2015 il tasso di interesse legale è stato fissato allo 0,5 % (nel 2014 era l’ 1%) con decreto del Ministero delle Finanze dell’11 settembre 2014 (gazzetta ufficiale n. 290 del 15.12.2014). La riduzione del tasso di interesse legale allo 0,5 % farà sì che la posizione debitoria sia comunque più leggera.

La moratoria mutui pmi e famiglie è un’importante politica anti credit crunch. Basti pensare che il Fondo di Solidarietà per l’acquisto della prima casa, introdotto dalla Finanziaria 2008 e rifinanziato dal Fondo di Solidarietà con il decreto legge n. 102/2013 con 40milioni di euro, ha dato la possibilità a circa 100.000 famiglie di sospendere i propri mutui e finanziamenti, per un controvalore di circa 11 miliardi di euro.

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Bonus macchinari cumulabilità

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Bonus Macchinari cumulabile con Nuova Sabatini, ma non con il Bonus Energia. In tali termini si esprime, in sintesi, la Confindustria in un’interessante guida sulle agevolazioni fiscali per l’acquisto di beni aziendali.

bonus macchinariL’art. 18 del Decreto Legge n. 91/2014 (Decreto Competitività) prevede un credito d’imposta del 15 % per l’acquisto di beni strumentali effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2014 (Bonus Macchinari 2015).

In particolare, il bonus macchinari è rivolto a tutte le aziende, anche le PMI, per l’acquisto di nuovi macchinari, di costo non inferiore a €. 10.000,00, per strutture produttive dell’impresa e PMI sul territorio nazionale. Il credito d’imposta del 15 % per l’acquisto dei beni strumentali può essere utilizzato anche per compensare eventuali debiti d’imposta dell’azienda.

Un’interessante circolare di Confindustria chiarisce che il bonus macchinari:

– è compatibile con gli incentivi fiscali della “Nuova Sabatini” (art. 2 decreto legge 69/2013);

– è compatibile con credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, previsto dall’articolo 3 del decreto legge 145/2013;

– è compatibile con credito d’imposta del 30% sulle spese di riqualificazione e di miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere;

– è incompatibile con il bonus energia del 65 % per le spese di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi 344 e seguenti, legge 296/2006). In questa ipotesi sarà l’Azienda a dover scegliere di quale incentivo fiscale beneficiare.