Fondo garanzia prima casa è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015, e regolamentato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 settembre 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 2014), che prevede la garanzia dello Stato del 50 % della quota capitale del mutuo per l’acquisto della prima casa, ovvero per la ristrutturazione o l’aumento dell’efficiantamento energetico degli immobili destinati ad abitazione principale.
I requisiti per accedere al fondo garanzia prima casa sono:
– il mutuo per l’acquisto, la ristrutturazione o il miglioramento energetico della prima casa deve avere un importo massimo di €. 250.000;
– la prima casa da acquistare, ristrutture o riqualificare non deve essere di lusso, e non deve essere catastalmente individuata alle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) o A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
– il richiedente non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, a meno che non siano pervenuti per successione a causa, di morte, o in uso gratuito a genitori o fratelli;
– la prima casa deve essere ubicata in Italia;
– il mutuo deve essere erogato da istituti bancari indicati in appositi elenchi, che abbiano sottoscritto appositi protocolli. L’elenco delle banche aderenti è pubblicato sul sito del Gestore del servizio, ente pubblico, Consap S.p.A.
Per accedere al fondo garanzia prima casa, la domanda di ammissione deve essere consegnata alla Banca aderente, allegando la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà del richiedente che attesti il possesso dei requisiti e delle eventuali priorità. La Banca si occupa di verificarne correttezza e regolarità e di trasmetterla alla CONSAP. Quest’ultima, una volta ricevuta telematicamente la domanda di ammissione al Fondo, assegna alla richiesta un numero legato all’ordine di arrivo e, verificata la disponibilità del Fondo, comunica entro 20 giorni al finanziatore l’ammissione alla garanzia.