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Sportello unico edilizia in ogni Comune

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sportello unico ediliziasportello unico edilizia in ogni Comune grazie agli artt. 13 e 13-bis del D.L. semplificazioni (D.L. 134/2012), che hanno modificato il Codice degli Appalti introducendo lo Sportello Unico Edilizia, permessi di costruire più veloci ed una nuova disciplina per le autocertificazioni.

Sportello unico edilizia

Ogni Comune è obbligato a creare uno Sportello unico edilizia, al quale le aziende e i privati possono rivolgersi per tutte le pratiche edilizie, e senza dover più esibire la documentazione già in possesso della P.A. 

Per il rilascio del Permesso di Costruire, lo sportello unico edilizia acquisirà d’ufficio i pareri delle ASL e dei Vigili del Fuoco, le autorizzazioni regionali, eventuali autorizzazioni militari, doganali, ecc…, nonché gli atti e i pareri delle Amministrazioni competenti (Sovrintendenza, Regione, ….) per zone sottoposte a vincoli artistici, architettonici, ambientali o paesaggistici. Il D.L. semplificazioni prevede, infatti, che la Amministrazioni trasmettano atti e pareri direttamente allo Sportello Unico per l’Edilizia.

Permessi di costruire rilasciati in tempi brevi

Il D.L. semplificazioni accelera i tempi per l’ottenimento del Permesso di Costruire.

Si prevede infatti che lo Sportello Unico debba raccogliere tutta la documentazione e i pareri dalle varie amministrazioni entro 60 giorni dal deposito della domanda di rilascio del permesso di costruire. Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione interpellata non risponda nei termini o, comunque i 60 giorni non siano sufficienti per concludere l’istruttoria, deve essere sentita una conferenza di servizi per sentire il parere delle Amministrazioni mancanti. Lo Sportello unico edilizia ha poi 30 giorni per rilasciare il permesso di costruire, che diventano 40 in caso di diniego.

Pertanto, l’iter amministrativo per il rilascio del permesso di costruire deve concludersi entro 90-100 giorni dal deposito della domanda allo sportello unico edilizia.

Autocertificazione

La Denuncia di Inizio Attività (DIA) deve essere inviata 30 giorni prima all’Amministrazione competente per comunicare l’inizio di lavori di opere che non sono riconducibili ad attività edilizia libera o al procedimento di rilascio del Permesso di costruire.

La DIA può essere presentata anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec (obbligatoria la trasmissione telematica in alcune ipotesi).

La DIA viene semplificata ulteriormente anche sul fronte della presentazione di atti, pareri o verifiche preventive, per i quali viene prevista la possibilità di essere sostituiti con autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati. La possibilità di autocertificazione è esclusa invece nell’ipotesi di vincoli artistici, ambientali, culturali e paesaggistici.