certificatore energetico edifici: stabiliti i requisiti Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 febbraio 2013, ha approvato il regolamento che definisce i requisiti per i certificatori energetici degli edifici, in attuazione del d. lgs. n. 192/2005.
Possono svolgere attività di certificatore energetico:
– i tecnici abilitati;
– gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia;
– gli organismi pubblici e privati qualificati ed accreditati per attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria ed impiantistica;
– le società di servizi energetici (ESCO).
Per ottenere l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di certificatore energetico sono necessari il diploma di istruzione tecnica o la laurea, l’iscrizione all’Ordine professionale di riferimento, l’aver frequentato corsi di formazione, della durata di almeno 64 ore, sulla certificazione energetica degli edifici.
L’attestato di certificazione energetica (ACE) ha valenza di atto pubblico, e i certificatori devono essere imparziali e indipendenti. Nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, il certificatore deve dichiarare di non essere direttamente o indirettamente coinvolto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare.
Il certificatore energetico di edifici è una nuova figura professionale di notevole importanza, atteso che deve attestare, anche nei confronti della pubblica amministrazione, la classe energetica degli edifici (A+, A, B, C, …), che risulta un requisito essenziale per la costruzione, vendita, affitto e commercializzazione di immobili: la mancata indicazione della classe energetica dell’edificio comporta la nullità del contratto di affitto, compravendita, permuta.