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Piano Casa Umbria prorogato

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piano casa umbriapiano casa umbria prorogato fino a tutto il 2014. La Legge Regionale n. 13 del 26 giugno 2009, pubblicata nel BUR Umbria n. 29 del 29.6.2009 ha introdotto il cd. Piano Casa Umbria, stabilendo la disciplina degli interventi su edifici abitativi, produttivi e pertinenziali finalizzati al rilancio dell’economia e alla riqualificazione architettonica, strutturale ed ambientale degli stessi edifici.

Il Piano Casa per la Regione Umbria è stato modificato in maniera rilevante con la Legge Regionale n. 27 del 23 dicembre 2010, pubblicata sul BUR Umbria n. 61 del 29.12.2010.

Con Legge Regionale n. 23 del 14.12.2012, l’applicazione del Piano Casa è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014.

Sintesi del Piano Casa Umbria:

edificio esistente: Le disposizioni si applicano agli edifici esistenti, ai sensi del Regolamento regionale 9/2008, art. 22, commi 1 e 3, alla data del 31/3/2009 legittimati, con titolo abilitativo, con l’obbligo dell’accatastamento prima del rilascio del titolo abilitativo per l’ampliamento.;

ampliamento edifici residenziali: Ampliamento entro il limite del 25% della SUC di ciascuna unità immobiliare di edifici monofamiliari e bifamiliari, nonché, per tipologie diverse, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari, aventi SUC non superiore a 400 mq. L’ampliamento non può superare la quantità massima di 80 mq. di SUC ad edificio.
Qualora l’’ampliamento sia realizzato in aderenza e in forma strutturalmente indipendente dall’’edificio esistente, è condizionato alla valutazione della sicurezza dello stesso edificio ai sensi del punto 8.5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14.1.2008 ed alla contestuale esecuzione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica.
L’ampliamento deve essere realizzato con materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica, definiti dalla Giunta regionale con DGR n. 1063 del 27 luglio 2209, pubblicata nel BUR n. 40 del 9 settembre 2009, anche a prescindere dal resto dell’edificio.
Le innovazioni per gli edifici residenziali che ricadono nel territorio agricolo consentono, per quelli esistenti prima del 1997, l’ampliamento di 100 mq. anche nel caso che la superficie complessiva dello stesso edificio ecceda il limite di 450 mq. e quindi derogando alla l.r. 11/2005. Ora la possibilità di ampliamento è estesa anche alle abitazioni realizzate nelle zone agricole successivamente al 1997, consentendo un ampliamento del 25% della superficie fino ad 80 mq., in deroga alle normative vigenti (art. 34);

Ampliamento di edifici con destinazione produttiva: il “Piano casa” umbria estende la possibilità di applicazione anche alle attività commerciali, per servizi e ricettive, oltre a quelle già previste artigianali e commerciali, ma escludendo le medie e grandi strutture di vendita, in centri e poli commerciali. Per tali insediamenti, nel caso di ampliamenti o di interventi di ristrutturazione finalizzati anche alla riqualificazione di aree dismesse, l’incremento della SUC può raggiungere il 30% con ulteriori possibilità incrementative fino al 10% in caso di installazione di impianti fotovoltaici di potenza significativa, ovvero di contestuale sostituzione di tutte le coperture in cemento – amianto, nonché di un ulteriore 10% qualora l’intervento preveda anche la bonifica di aree inquinate. Anche per tali interventi è consentito l’incremento di ml. 3,50 dell’altezza di edificazione oltre i limiti stabiliti dai piani in vigore rispetto delle normative sul recupero dell’acqua piovana, sul risparmio energetico e sull’utilizzo di fonti di energia rinnovabile di cui alla L.R. n. 17/2008 (art. 36);

Demolizione di edifici e ricostruzione con ampliamento: Ampliamenti entro il limite del 25% della SUC esistente in caso di edifici a destinazione residenziale soggetti a demolizione e ricostruzione purché l’edificio ricostruito consegua la certificazione di sostenibilità ambientale almeno in classe B. di cui alla l.r. 17/2008. Gli interventi sono consentiti anche su edifici ove sono presenti destinazioni diverse dalla residenza, purché non superiore al 35% da non computare ai fini dell’ampliamento. Almeno 1/3 dell’incremento della SUC esistente in caso si realizzino nuove unità abitative, è destinato ad alloggi di dimensioni non inferiori a 60 mq., da locare a canone concordato ai sensi della legge 431/2001 per almeno 8 anni. In materia di riqualificazione di ambiti urbani e parti di quartieri residenziali, le modifiche favoriscono il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di demolizione e ricostruzione con la possibilità di incrementare la superficie dell’edificato entro il limite massimo del 35%. Tali interventi che interessino almeno tre edifici, debbono avvenire attraverso piani attuativi o programmi urbanistici, finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, ambientale e strutturale dell’ambito urbano, anche prevedendo la possibilità di incrementare di ml. 3,50 le altezze massime di edificazione stabilite dai piani in vigore.Sempre condizionatamente alla certificazione di sostenibilità ambientale almeno in classe B le percentuali del 25% e 35% sono incrementate di un ulteriore 5% nel caso vengano realizzati locali adibiti ad asili nido e ad altre funzioni socio – culturali (art. 35).

 Ambiti, zone ed edifici esclusi dal Piano Casa

Centri storici e aree soggette a vincoli di in edificabilità assoluta

Edifici sparsi individuati dai comuni nel territorio agricolo costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale, oltre che insediamenti di valore storico culturale

zone boscate

zone a rischio di frana e idraulico del PAI o comunque inedificabiIi per analoghe situazioni di rischio

ambiti sottoposti a consolidamento abitati

ambiti “A” e “B” dei parchi nazionali e ambiti “A” dei parchi regionali

edifici classificati come beni culturali o classificabili come edilizia speciale, monumentale o atipica, ordinaria tradizionale prevalentemente integra

edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo e non condonati al 31/3/2009, prevedendo lo scomputo dall’ampliamento delle superfici oggetto di condono o sanatoria edilizia

edifici ricadenti in zone omogenee o ambiti ove lo strumento urbanistico preclude la possibilità di realizzare ampliamenti o ristrutturazioni che riguardano la completa demolizione e ricostruzione dell’edificio

Requisiti per il Piano Casa

garantire il miglioramento  della qualità architettonica ed ambientale degli edifici esistenti

non superare l’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico nel caso di interventi relativi all’art. 34 e all’art. 35, comma 1

mantenere gli allineamenti lungo i fronti stradali e assicurare il rispetto delle disposizioni sulle fasce di rispetto stradali e ferroviarie e sulle distanze minime delle costruzioni

rispettare le normative tecniche per le costruzioni e antisismiche

limite temporale di validità per l’applicabilità delle disposizioni limitate agli interventi di ampliamento di edifici residenziali le cui istanze siano presentate entro il 31/12/2012

senza limitazione temporale per gli interventi sottoposti a piano attuativo o programma urbanistico per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali (Art. 35, c. 4) ovvero per gli interventi di riqualificazione di edifici produttivi e per servizi (art. 36)

obbligo del procedimento edilizio abbreviato di cui all’art. 18 della l.r. 1/2004 per gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici residenziali (Art. 35)

obbligo della DIA per gli altri interventi di solo ampliamento degli edifici residenziali, produttivi e per servizi (art. 34 e 36)

sanzioni in caso di difformità previste dalla l.r. 21/2004

procedimenti e tempi ridotti per l’eventuale piano attuativo mediante adozione da parte della Giunta comunale

sono sottratte dagli ampliamenti le superfici realizzate abusivamente per le quali alla data del 31 marzo 2009 sia intervenuta la sanatoria a seguito del condono edilizio

gli incrementi della SUC non si cumulano con quelli eventualmente consentiti dall’art. 35, commi 1 e 2 della l.r. 11/2008 o previsti da altre norme regionali

obbligo del reperimento di parcheggi pertinenziali privati e di aree per standard urbanistici per gli interventi di demolizione e ricostruzione e ampliamento degli edifici residenziali (art. 35).