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Credito imposta assunzioni qualificate

credito imposta assunzioni qualificatecredito imposta assunzioni qualificate nel decreto. Il Decreto Crescita (D.L. 83/12) ha previsto, con decorrenza 26.6.2012, il riconoscimento di un credito imposta assunzioni qualificate a tempo indeterminato personale altamente qualificato.

Per personale altamente qualificato deve intendersi personale che abbia conseguito un dottorato di ricerca universitario in Italia o all’estero, ovvero che abbia una laurea magistrale nelle seguenti discipline tecnico-scientifico (per quanto riguarda il settore dell’edilizia: ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria per l’ambiente e il territorio, architettura e ingegneria edile, scienza e ingegneria dei materiali, scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, ecc….).

Il personale deve essere impiegato in attività di ricerca e sviluppo, quali:

– lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

– ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;

– acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

Il credito imposta assunzioni qualificate corrisponde al 35 % del costo per il dipendente sostenuto dall’azienda con un limite massima per impresa di €€. 200.000. Il credito spetta a qualsiasi impresa senza distinzione di forma giuridica, dimensioni, settore economico di appartenenza o regime contabile. Il credito di imposta può essere usato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. 241/97 e non soggiace al limite annuale di €€. 250.000.

Al fine del riconoscimento del credito di imposta è necessario che l’azienda predisponga e presenti apposita istanza. L’ammontare delle spese sostenute per l’assunzione del lavoratore deve essere certificata da un professionista-revisore contabile. Le spese sostenute per la predisposizione della certificazione concorrono a determinare il credito nel limite di €. 5.000.

Si decade dal beneficio:

a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all’applicazione del beneficio fiscale;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni, ovvero di 2 anni nel caso di piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrigate sanzioni di importo non inferiore a €. 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.