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Sospensione cartelle esattoriali

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sospensione cartelle esattorialisospensione cartelle esattoriali e avvisi di pagamento. La Legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012, art. 1, commi 537-554) ha introdotto la possibilità per il contribuente (privato o azienda) di richiedere all’Agente della Riscossione (Equitalia o INPS) la sospensione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di pagamento.

Gli Agenti della Riscossione sono tenuti immediatamente a sospendere ogni attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo, dietro semplice presentazione di una dichiarazione del contribuente.

La domanda di sospensione cartelle esattoriali deve essere presentata all’Agente della Riscossione entro 90 giorni dalla notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di pagamento, attraverso i modelli previsti dall’INPS o da Equitalia (disponibili anche on line), ed accompagnata dai documenti quali, ad esempio, le ricevute di pagamento. Con la domanda di sospensione, il contribuente può far valere la prescrizione o decadenza del credito, l’aver già effettuato il pagamento, l’ottenimento di un provvedimento di sgravio, una sospensione giudiziale, ecc..

Presentata la domanda di sospensione della cartella esattoriale o dell’avviso di pagamento, Equitalia (o l’INPS) non può procedere contro il contribuente.

Dal momento della presentazione della domanda, Equitalia (o l’INPS) entro 10 giorni deve trasmettere la domanda di sospensione all’ente creditore. L’Ente creditore ha 60 giorni per rispondere, e può accogliere la domanda del contribuente (e il debito è annullato), oppure respingerla (e allora riprende l’attività di riscossione).

Se l’ente creditore non risponde dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda di sospensione, il debito è automaticamente annullato.

La domanda di sospensione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di pagamento deve essere presentata agli Agenti della Riscossione (Equitalia o INPS) secondo i modelli di dichiarazione (disponibili on line), ed consegnata agli sportelli, o inviata via fax, posta raccomandata, pec o on line.