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Tares tassa rifiuti

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tares tassa rifiutitares tassa rifiuti. Dal 1 gennaio 2013 entrerà in vigore la tares tassa rifiuti servizi, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, introdotto dalla Manovra Salva Italia (d.l. 201/2011).

La tares tassa rifiuti servizi, che sostituisce la TARSU-TIA, è commisurata all’’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La disciplina per l’applicazione del tributo è demandata ai regolamenti adottati dai Consigli comunali, anche se numerose indicazioni già sono indicate nel decreto.

La tares tassa rifiuti servizi si applica a chiunque (privato, impresa, PMI, professionista) possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.  Per utilizzi temporanei (minori di 6 mesi all’anno) il soggetto passivo della TARES è il proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie.

come si calcola tares tassa rifiuti servizi: per il calcolo della tassa rifiuti servizi tares, in via transitoria e per tutto il 2013, si applicheranno i criteri stabiliti il calcolo della Tia-Tarsu, previsti dal decreto Ronchi, d.p.r. 158/1999: quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, numero degli occupanti, …

Alla tares tassa rifiuti così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. I Comuni possono con deliberazione del Consiglio comunale, modificare la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona dove è ubicato. Quindi, la TARES è più cara di Tia-Tarsu.

Il Comune determina, con proprio regolamento, la disciplina per l’applicazione della tares tassa rifiuti, le tariffe Tares ed eventuali riduzioni Tares ovvero esenzioni dalla Tares. Infatti il Comune può prevedere riduzioni della tariffa tares, nella misura massima del 30 % nel caso di: abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o limitato nel tempo o discontinuo, per abitazioni di soggetti che, per più di 6 mesi all’anno, abbiano la dimora all’estero, per i fabbricati rurali ad uso abitativo.  Sono previste ulteriori riduzioni della tariffa tares:

–  per le zone in cui non è effettuata la raccolta, e in relazione alla distanza dal punto di raccolta (in questo caso la tares non può essere superiore al 40 % della tariffa ordinaria);

– per le utenze domestiche ove è attiva la raccolta differenziata;

– nel caso di recupero dei rifiuti, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti avviati al recupero;

– altre ipotesi previste dal Comune con proprio regolamento.

Pertanto dal 2013 la casa – e tutto il settore dell’edilizia – oltre alla tassazione IMU, dovrà sopportare una nuova imposta (tares), più cara delle attuali Tia-Tarsu.