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Iva edilizia commerciale per cessione immobili

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iva edilizia commercialeiva edilizia commerciale per cessione di immobili, secondo le diverse aliquote previste per la cessione o la compravendita o l’acquisto di immobili.

Iva al 4 %

Iva edilizia commerciale per la prima casa (anche in costruzione, anche in complessi turistici non di lusso) e pertinenze (rimessa o box, cantina o soffitta, tettoia o posto auto) con limite di una per categoria, ceduta da impresa costruttrice o di ripristino entro 5 dalla fine lavori; fabbricati rurali a uso abitativo del proprietario del terreno o di addetti alla coltivazione; assegnazione di prima casa, anche in godimento, fatte a soci da cooperative edilizie. Dopo i 5 anni, l’impresa può comunque scegliere di applicare l’imposta sulla cessione delle abitazioni (opzione al rogito).

Iva al 10 %

Interi fabbricati o porzioni (abitazioni, uffici, ecc.) legge Tupini (legge 408/1949 che definisce le costruzioni di lusso), ceduti da imprese costruttrici o di ripristino entro 5 dalla fine lavori; pertinenze ad abitazioni non di lusso (e non prima casa). Dopo i 5 anni, l’impresa può comunque scegliere di applicare l’imposta sulla cessione della abitazioni, esercitando l”opzione al rogito.

Iva al 21 % (22 % dal 1 luglio 2013)

Immobili strumentali (opifici, stabilimenti, capannoni, ecc..); abitazioni di lusso (anche se prima casa), o interi fabbricati o porzioni non legge Tupini, ceduti da imprese costruttrici o di ripristino entro 5 anni dalla fine dei lavori (ma dopo i 5 anni, l”impresa può comunque scegliere di applicare l’imposta sulla cessione delle abitazioni, esercitando l’opzione nel rogito); assegnazione di abitazione di lusso, in proprietà o in godimento, fatte ai soci da cooperative edilizie.