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Durc negli appalti pubblici

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durc negli appalti pubblici dopo il recente “Decreto del Fare“, che ha modificato il Codice degli Appalti Pubblici (d. lgs. 163/2006) per quanto riguarda il durc il documento unico di regolarità contributiva.

Viene ora previsto che le Stazioni appaltanti e gli Enti aggiudicatori dovranno acquisire d’ufficio il durc in formato elettronico, anche per gli eventuali subappaltatori, sia per l’accertamento delle clausole di esclusione, che per il pagamento delle prestazioni.

Il documento unico di regolarità contributiva (durc) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avrà validità di 180 giorni dalla sua emissione. E’ prevista, però un’eccezione: per il pagamento del saldo finale dell’appalto rimane in ogni necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC, a prescindere da quanto sia stato il rilasciato il DURC precedente.

Per tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC, anche in formato elettronico, e una volta rilasciato, avrà efficacia per tutti gli appalti promossi da una determinata stazione appaltante.

Il nuovo testo normativo prevede che, in caso di mancanza dei requisiti, l’obbligo per gli enti autorizzati al rilascio del DURC (Casse edili, Inps, Inail) di invitare mediante PEC o per il tramite della PEC del consulente del lavoro a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

Per la disciplina normativa DURC, si rinvia alla pagina che tratta cosa è il DURC