Abolizione Imu sulla prima casa. Sulla G.U. n. 204 del 31.8.2013 è stato pubblicato il decreto legge n. 102/2013 sull’abolizione dell’IMU, entrato in vigore il 31 agosto 2013 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici).
Come preannunciato nella riunione del Consiglio di Ministri, sono state cancellate per il 2013 le rate IMU su prime case, terreni agricoli e fabbricati rurali funzionali all’attività agricola (già oggetto della sospensione della prima rata con il Decreto Anticrisi).
Dal 2014 si pagherà invece la TARES o service tax per rifiuti e servizi indivisibili (polizia municipale, pubblica illuminazione, arredo urbano, giardini pubblici, servizi comunali) composta da:
– TARI: dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le aliquote, commisurate alla superficie, dovranno garantire la copertura integrale del servizio;
– TASI: a carico di chi occupa fabbricati. Il comune potrà scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita catastale. Questa componente dell’imposta sarà a carico sia del proprietario (in quanto i beni e i servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell’immobile) che dell’occupante (in quanto fruisce dei beni e servizi locali). La Tasi avrà unaliquota base dello 0,3 per mille calcolato sul valore catastale (o di 30 centesimi al metro quadrato), ma potrà essere aumentata dai Comuni fino a a un livello tale da incassare al limite la stessa somma che sarebbe entrata nelle casse locali portando lImu sulla prima casa ad aliquota massima (6 per mille).
Il decreto legge sull’abolizione IMU non prevede alcuna deducibilità o sconto per imprese, PMI o professionisti.