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Abolizione Imu

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Abolizione Imu sulla prima casa. Sulla G.U. n. 204 del 31.8.2013 è stato pubblicato il decreto legge  n. 102/2013 sull’abolizione dell’IMU, entrato in vigore il 31 agosto 2013 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici).

Come preannunciato nella riunione del Consiglio di Ministri, sono state cancellate per il 2013 le rate IMU su prime case, terreni agricoli e fabbricati rurali funzionali all’attività agricola (già oggetto della sospensione della prima rata con il Decreto Anticrisi).

Dal 2014 si pagherà invece la TARES service tax per rifiuti e servizi indivisibili (polizia municipale, pubblica illuminazione, arredo urbano, giardini pubblici, servizi comunali) composta da:

TARI: dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le aliquote, commisurate alla superficie, dovranno garantire la copertura integrale del servizio;

TASI: a carico di chi occupa fabbricati. Il comune potrà scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita catastale. Questa componente dell’imposta sarà a carico sia del proprietario (in quanto i beni e i servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell’immobile) che dell’occupante (in quanto fruisce dei beni e servizi locali).  La Tasi avrà un’aliquota base dello 0,3 per mille calcolato sul valore catastale (o di 30 centesimi al metro quadrato), ma potrà essere aumentata dai Comuni fino a a un livello tale da incassare – al limite – la stessa somma che sarebbe entrata nelle casse locali portando l’Imu sulla prima casa ad aliquota massima (6 per mille).

Il decreto legge sull’abolizione IMU non prevede alcuna deducibilità o sconto per imprese, PMI o professionisti.