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Sospensione rate mutuo prima casa

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sospensione rate mutuo per l’abitazione principale (mutuo prima casa), per un massimo di 18 mesi e senza interessi e costi aggiuntivi, in presenza di determinati requisiti reddituali (nel caso di mutuo-conto cointestato, i requisiti reddituali devono essere posseduti da almeno uno dei titolari).

Ora l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il fac simile di domanda per la richiesta di sospensione rate mutuo prima casa.

La domanda di sospensione del mutuo è una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, e reca la dicitura:  “Fondo di solidarietà per i mutui per l’’acquisto della prima casa di cui all’’art. 2, commi 475 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni e integrazioni e al DM 21 giugno 2010, n. 132 come integrato dal DM 22 febbraio 2013, n. 37“.

Dopo la parte dedicata ai dati anagrafici di intestatario del mutuo ed eventuali cointestatari ci sono i campi in cui – barrando le relative caselle – bisogna dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti:

  • essere proprietario dell’’immobile, che deve essere adibito ad abitazione principale e non può essere di lusso (in base alla definizione prevista dal decreto del ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969);
  • essere titolare del contratto di mutuo: bisogna indicare identificativo del contratto, importo erogato, estremi della banca, data di avvio ammortamento(che non può essere inferiore a un anno);
  • avere una dichiarazione Isee, situazione economica equivalente, da allegare, non superiore a €€. 30.000,00 .

Successivamente alla data di sottoscrizione del mutuo e nei tre anni antecedenti alla richiesta della sospensione deve essersi verificato uno dei seguenti eventi, che vanno barrati nel modello:

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato: bisogna essere ancora disoccupati alla data di presentazione della domanda. Se il contratto era a tempo indeterminato bisogna allegare la lettera di licenziamento oppure la documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa. Se il rapporto di lavoro era a tempo determinato bisogna allegare copia del contratto, ed eventuali comunicazioni interruttive del rapporto. Ad esempio, se ci sono state dimissioni per giusta causa, si allegano sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l’accertamento della giusta causa che ha comportato le dimissioni, oppure la lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro oppure la lettera di dimissioni unitamente all’’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
  • Cessazione del rapporto di lavoro di cui all’’articolo 409, paragrafo 3, del codice di procedura civile (agenti, rappresentanti, lavoratori parasubordinati): anche qui, bisogna essere ancora disoccupati. Si allegano copia del contratto ed eventuali comunicazioni interruttive del rapporto.
  • Decesso del mutuatario: la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo oppure dall’’erede subentrato, che deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per poter chiedere la sospensione.
  • Riconoscimento di handicap grave (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992) o di invalidità civile non inferiore all’’80%: si allega il certificato Asl che attesta le condizioni di non autosufficienza.

Ulteriormente, bisogna dichiarare, sempre barrando le apposite caselle, che il mutuo di cui si chiede la sospensione delle rate:

  • non abbia fruito di altre misure di sospensione, a meno che non siano durate per un numero di mesi (da indicare) inferiore a 18: in quest’ultimo caso è possibile ottenere la sospensione per i mesi restanti.
  • Non fruisca di agevolazioni pubbliche.
  • Non sia coperto da un’assicurazione a copertura del rischio contro gli eventi di cui al comma 479 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 (sospensione delle rate), purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.