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Sospensione mutui prima casa

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sospensione mutui prima casa con il Decreto del Ministero dell’Economia n. 37/2013, che ha introdotto il Fondo di Solidarietà per i mutui delle famiglie.

Dal 27 aprile 2013, grazie al Fondo di Solidarietà, sarà possibile sospendere il pagamento delle rate del mutuo per l’abitazione principale (mutuo prima casa), per 18 mesi, senza pagare gli interessi maturati nel corso della sospensione, senza alcun onere finanziario (commissioni, spese di istruttoria, ecc…), né garanzie aggiuntive.

L’a sospensione mutui è limitata ai mutui non superiori a €€. 250.000,00, in ammortamento da almeno un anno, e il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a €€. 30.000,00.

Per la sospensione mutui prima casa è necessario che il titolare o il cointestatario del mutuo sia disoccupato e, nei tre anni precedenti alla richiesta di sospensione, deve essersi verificato uno dei seguenti eventi (successivi alla stipula del mutuo):

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato (con le seguenti eccezioni: risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
  • Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3 del codice civile (con le seguenti eccezioni: risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
  • decesso di un cointestatario o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell‘art. 3, comma 3, della legge 104/1992, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

La sospensione dal pagamento delle rate del mutuo per l’abitazione principale è esclusa nelle seguenti ipotesi:

  • Ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda;
  • Mutui per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • Fruizione di agevolazioni pubbliche;
  • assenza di assicurazione a copertura del rischio degli eventi di cui sopra, che garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.