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SISTRI sistema di tracciabilità dei rifiuti

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Sistri sistema tracciabilità rifiuti è entrato in vigore, secondo l’art. 11  del d.l. 101/2013, dal 1 ottobre 2013 è diventato obbligatorio per enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori. Il sistema di tracciabilità non si applica alle PMI con meno di 10 dipendenti.

In particolare, sono obbligati ad utilizzare il SISTRI (USB e Black Box), mantenendo però anche il sistema cartaceo:

– i gestori di rifiuti pericolosi, iscritti nel Registro Imprese Ateco 38 e 39);

– gli intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi;

– i trasportatori di rifiuti pericolosi: iscritti al Registro Imprese (codice Ateco 49) o in albo gestori ambientali (categoria 5).

Per tutti gli altri il sistema di tracciabilità SISTRI entra in funzione il 3 marzo 2014 (compresi i professionisti che producono rifiuti pericolosi, come medici, veterinari e dentisti), anche se i produttori di rifiuti possono comunque aderire al sistema su base volontaria.

La Circolare SISTRI specifica che fino al 31 ottobre 2013 non saranno applicate sanzioni in caso di errori formali (informazioni incomplete o inesatte fornite al sistema). La Circolare SISTRI chiarisce ulteriormente che professionisti e PMI produttori di rifiuti iniziali, per i quali il SISTRI sarà obbligatorio il 3 marzo 2014, sono da limitare a a quelli “organizzati in enti e imprese” in base all’art. 190 d.lgs. 152/2006. Sono esclusi i produttori non organizzati in enti o imprese, intendendo per “imprese” quelle iscritte all’Albo nazionale ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del dlgs 152/2006 (gestori ambientali), obbligatorio per produttori iniziali di rifiuti pericolosi tranne per quelli che, pur effettuando in proprio le operazioni di raccolta e trasporto, non eccedono 30 kg/litri al giorno. D’altro canto, in base al citato dlg 152/2006, «i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in ente o impresa sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione in ordine cronologico delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.