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Agevolazioni fiscali ristrutturazioni

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agevolazioni fiscali ristrutturazioniagevolazioni fiscali ristrutturazioni nel decreto sviluppo. L’articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto”Decreto Sviluppo”) convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134/2012 ha confermato le agevolazioni fiscali ristrutturazioni edilizie, aumentandone il limite di spesa e la percentuale di detrazione.

Preliminarmente, e prima di passere in rassegna le novità introdotte con il Decreto Sviluppo, si ricorda che possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione i titolare di reddito IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta ai proprietari degli immobili e ai titolari di diritti reali o personali sugli stessi e che sostengano le relative spese.

Le agevolazioni fiscali ristrutturazioni edilizie consistono in una detrazione sull’IRPEF pari al 50 % delle spese sostenute per le ristrutturazioni, fino ad un massimo di €€. 96.000,00 per unità immobiliare.

I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
1) quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

2) quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.

3) gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle precedenti categorie, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

4) gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune

5) i lavori finalizzati all’’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’’abitazione)

6) gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna (telefoni, touch, apparecchi elettronici..)

7) gli interventi di bonifica dall’’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). L’’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa non funzionante). Sono opere agevolabili l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas, l’installazione di vetri anti infortunio, l’installazione di un corrimano.

8) gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire atti illeciti da parte di terzi. Tra le opere agevolabili: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni  murarie, apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, installazione di porte blindate o rinforzate, sostituzione di lucchetti, serrature, spioncini, installazione di rilevatori di apertura e/o di effrazione, installazione di saracinesche o tapparelle con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro, fotocamere o cineprese o impianti di videosorveglianza, apparecchi antifurto, antiscasso, antintrusione. Non spetta l’agevolazione per i contratti con istituti di vigilanza.

8) gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’’esecuzione di opere interne. Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile
considerare anche:
■ le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
■ le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
■ le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
■ le spese per l’acquisto dei materiali
■ il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
■ le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
■ l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
■ gli oneri di urbanizzazione
■ gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

Le novità del Decreto Sviluppo in tema di agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie residenziali riguardano:

– l’innalzamento al 50 % (anziché al 36 %) della detrazione dall’IRPEF delle spese sostenute (e documentate) per le ristrutturazioni edilizie, fino al un massimo di spesa di €€. 96.000,00 (anziché €€. 48.000,00 come in precedenza). In conseguenza delle novità del Decreto Sviluppo, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:

per il periodo d’imposta 2012

– detrazione del 36 % per le spese sostenute fino al 25.6.2012 per un ammontare massimo di €€. 48.000,00

– detrazione del 50 % per le spese sostenute dal 25.6.2012 al termine del periodo d’imposta, per un ammontare massimo di €€. 96.000,00, al netto delle spese già sostenute alla stessa data;

per il periodo d’imposta 2013

– detrazione del 50 % per le spese sostenute dall’inizio del periodo d’imposta fino al 30.6.2013, per un ammontare massimo di €€. 96.000,00, tenendo conto delle spese già sostenute negli anni precedenti;

– detrazione del 36 % per le spese sostenute dal 1.7.2013, per un ammontare massimo di €€. 48.000,00

Altre novità previste in materia di ristrutturazioni dal Decreto Sviluppo:

-l’’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
-la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare
-l’’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’’impresa che esegue i lavori
-la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’’acquirente (persona fisica) dell’immobile
-l’’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
-l’’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Da ultimo si segnala che la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione e recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale per gli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico.

Si rinvia, per tutto il resto, alla guida fiscale sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie pubblicata dall’Agenzia delle Entrate