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Decreto Rilancio aiuti alle imprese

Decreto Rilancio aiuti alle imprese sotto forma di credito di imposta.

Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020) prevede aiuti alle imprese sotto forma di crediti d’imposta.

Credito di imposta per i conferimenti di capitale in azienda

L’art. 26 D.L. 34/2020 prevede due crediti di imposta in caso di aumento di capitale delle società di medie e grandi dimensioni (con ricavi superiori a 5 milioni di euro):

  • credito d’imposta del 20% a favore dell’investitore, a patto che detenga la partecipazione fino al 31.12.2023, sull’importo versato in aumento del capitale sociale, nei limiti di 2 milioni di euro di investimento;
  • credito d’imposta del 50% a favore delle società conferitarie calcolato sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato e versato.

Il beneficiario decade dalle agevolazioni, con obbligo di restituzione del credito fruito oltre interessi legali, nel caso di distribuzione di riserve e dividenti di qualsiasi tipo rispettivamente prima del 31.12.2023 e del 01.01.2024

Credito di imposta per le locazioni commerciali

L’art. 28 D.L. 34/2020 prevede un credito d’imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo.

Il credito d’imposta è riservato ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente e alle strutture alberghiere e agrituristiche senza limite di ricavi o compensi.

Per “immobili ad uso non abitativo” si intendono quelli destinati alle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico, di esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, di svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali.

Il credito d’imposta è previsto in misura differenziata a seconda del contratto in dipendenza del quale l’immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario:

  • in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili spetta un credito d’imposta pari al 60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale);
  • in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, spetta un credito d’imposta pari al 30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale).

Per i soggetti locatari esercenti attività economica la spettanza del credito è subordinata alla riduzione di fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito di imposta non è cumulabile col credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’art. 65 del D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”).

Credito di imposta per adeguamento nei luoghi di lavoro aperti al pubblico

L’art. 120 D.L. 34/2020 prevede un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000 a beneficiario, spettante agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico indicate nell’allegato 1 al Decreto Legge (alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, teatri, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, etc…), nonché a favore di fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:

  • interventi edilizi
  • acquisto di arredi di sicurezza
  • acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa
  • acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.

Credito di imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione (DPI)

L’art. 125 del D.L. 34/2020 prevede un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.

Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:

  • sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
  • acquisto di dispositivi di sicurezza
  • acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

ALTRI CREDITI DI IMPOSTA

Il Decreto Rilancio prevede altri crediti di imposta, anche se per settori specifici:

  • credito di imposta a favore di società editrici per investimenti pubblicitari (art. 186 D.L. 34/2020)
  • credito di imposta a favore di società editrici per investimenti nell’IT (art. 190 D.L. 34/2020)
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Finanziamenti Regione Umbria per emergenza Covid19

Finanziamenti Regione Umbria per l’emergenza Covid19

La Regione Umbria ha approvato il Fondo Prestiti Re Start per aiutare le micro e piccole imprese e i liberi professionisti per avere liquidità nell’emergenza Covid 19.

La forma di aiuto è quella del finanziamento agevolato, con una parte “a fondo perduto“.

FONDO RE START

  • importo minimo del finanziamento: € 5.000
  • importo massimo: non superiore a € 25.000 e non superiore al 25% del fatturato/ricavi dell’anno precedente;
  • durata preammortamento: 24 mesi
  • durata ammortamento: 48 mesi
  • tasso di interesse: 0,5%
  • il finanziamento è cumulabile con il prestito di € 25.000 garantito dallo Stato (D.L. 23/2020) per le imprese che nel 2019hanno avuto un fatturato superiore a € 100.000

DESTINATARI

Possono presentare domanda di finanziamento le micro imprese, le piccole imprese e i liberi professionisti, la cui attività sia stata danneggiata dal Covid19

FONDO PERDUTO

La normativa regionale parla di remissione del debito.

Al termine del preammortamento (24 mesi) il Beneficiario avrà diritto alla remissione del suo debito verso il Fondo per una quota pari al 50% del finanziamento (per un importo massimo di € 12.500), se:

A. abbia aumentato di almeno n. 1 unità il numero dei dipendenti, o

B. dalla data di erogazione del finanziamento e sino al 31/12/2021 abbia investito in tecnologie per aumentare la sicurezza sul lavoro, in strumenti produttivi e tecnologie digitali e acquistato dispositivi DPI

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

E’ possibile partecipare attraverso il portale Umbriainnova attivato dalla Regione Umbria

Per maggiori dettagli, si rinvia al sito di Gepafin

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Riapertura 4 Maggio 2020

Riapertura ICEM il 4 Maggio 2020.

Come previsto dal D.P.C.M. del 26 Aprile 2020, ICEM s.r.l. riaprirà la propria attività il 4 Maggio 2020.

Per evitare la diffusione di Covid19 e garantire la sicurezza di dipendenti e Clientela, sarà applicato integralmente il Protocollo di Sicurezza nei luoghi di lavoro sottoscritto dalle parti sociali.

Abbiamo elaborato anche un protocollo interno per:

  • distanziamento tra operatori;
  • fornitura e uso di mascherine e guanti;
  • sanificazione dell’ufficio e luogo di lavoro
  • corsie riservate per autisti di fornitori e corrieri;
  • ingressi in Ufficio limitati.

Vi aspettiamo da Lunedì 4 Maggio ai soliti orari: 8.00 – 13.00 / 15.00 – 17.30

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Protocollo sicurezza luoghi di lavoro

Protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito dell’emergenza Covid19.

Il 24 Aprile 2020 è stato modificato il Protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro, per la “Fase 2” dell’emergenza Covid 19.

Il Protocollo si applica a tutti i luoghi di lavoro (aziende, uffici, onlus, …).

IL PROTOCOLLO IN SINTESI

Ecco alcuni dei punti essenziali del Protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro per limitare il Covid 19:

  • controlli all’ingresso: il personale può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea;
  • obbligo di stare a casa con febbre: nel caso di febbre oltre 37,5 gradi o altri sintomi influenzali, è fatto divieto di ingresso e obbligo di chiamare il medico;
  • limitare contatti con fornitori esterni: devono essere garantiti percorsi di ingresso, transito e uscita distinti in modo da ridurre la vicinanza tra le persone. In generale, gli autisti di mezzi esterni non devono uscire dal mezzo;
  • pulizia e sanificazione: almeno ogni giorno i locali e le postazioni di lavoro devono essere sanificati;
  • distanziamento e dispositivi personali di protezione: deve essere rispettato il distanziamento tra le persone (almeno un metro);
  • guanti e mascherine: se il distanziamento non è possibile, è necessario l’uso di dispositivi personali di protezione (guanti e mascherine);
  • igiene: vanno messi a disposizione idonei detergenti per le mani;
  • spazi comuni: l’accesso a spazi comuni (spogliatoi, mense, ..) deve essere contingentato;
  • orari ingresso/uscita: vanno favoriti orari di entrata/uscita diversi;
  • smart working: viene ribadita l’utilità di utilizzare in via prioritaria ammortizzatori sociali e smart working;
  • gestione di un caso sintomatico: la persona va isolata ed avvertite le autorità sanitarie competenti
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Chiusura ICEM fino al 3 Maggio 2020

Chiusura ICEM fino al 03 Maggio 2020 come previsto dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020, a seguito dell’emergenza Covid19.

I nostri uffici e la sede produttiva saranno operativi dal 04 Maggio 2020, assicurando tutte le prescrizioni per la sicurezza contro il Covid19.

Nel frattempo, siamo sempre disponibili a rispondere alle richieste di preventivi.

Potete scriverci all’indirizzo: info@icem-manufatti.it