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Agevolazione super ammortamenti

APEAgevolazione super ammortamenti: scadenza dell’agevolazione e beni agevolabili.

La L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), al fine di incentivare gli investimenti, ha introdotto un’agevolazione che consente una maggiore deduzione (pari al 40%):

– del costo sostenuto per l’acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione del 40% della quota di ammortamento deducibile);

– del canone di leasing di competenza (solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

I beni agevolabili

Per l’individuazione dei  beni agevolabili, occorre osservare che l’agevolazione super ammortamenti riguarda :

– materiali (quindi non potrà essere agevolato un marchio, un brevetto, una licenza, etc.);

– che siano strumentali (quindi sono esclusi i beni merce, ossia quelli acquistati per la rivendita, così come sono esclusi i materiali di consumo);

– la cui aliquota di ammortamento sia pari o superiore al 6,5%, avendo riguardo alla tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Requisito che comunque viene soddisfatto dalla maggioranza delle tipologie di beni strumentali.

L’aliquota di ammortamento, secondo l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 74/E/2016) è quella riferita ai coefficienti ex D.M. 31 dicembre 1988.

Sono invece esclusi dall’agevolazione super ammortamenti:

– i fabbricati di ogni tipo (quindi sia abitativi che strumentali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati nell’attività), nonché le costruzioni (anche quelle leggere, nonostante per tali beni l’aliquota di ammortamento sia del 10%),

– i beni indicati nell’allegato 3 alla Legge di Stabilità 2016, in cui si indicano alcuni Gruppi e Specie della Tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988.

L’Agenzia precisa che l’agevolazione spetta tanto con riferimento ai beni costruiti in economia, quanto per quelli la cui costruzione è affidata in appalto a soggetti terzi.

Per beneficiare dell’agevolazione super ammortamenti si richiede che i beni strumentali siano nuovi. Si considerano beni nuovi, in particolare:

– i beni acquistati presso il produttore o commerciante del bene, nonché quelli acquistati presso soggetti diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato (quindi mai entrato in funzione); –

i beni destinati all’esposizione (show room);

– per i beni complessi, ossia che comprendono al proprio interno anche beni usati, il requisito della novità sussiste se viene fornita un’attestazione in merito alla prevalenza del bene nuovo rispetto a quelli usati.

La scadenza dell’agevolazione

Ad oggi, la scadenza rimane quella fissata dalla L. 208/2015: gli investimenti devono essere effettuati entro il prossimo 31 dicembre 2016 (salvo proroghe).